Lo Studio
Legale dell’Avv. Luca Conti, avvocato e giurista già autore di pubblicazioni in
materia di responsabilità medica, è stato fondato nel 2006 presso il distretto
giudiziario di Trento e Bolzano, dove tutt’ora conserva importanti rapporti
professionali, e dal 2011 opera anche presso il distretto giudiziario di
Milano, la cui sede principale si trova in pieno centro cittadino, in una
posizione logisticamente privilegiata rispetto ai più importanti Uffici
Giudiziari. L’attività dello Studio abbraccia, in particolare, il diritto
civile senza tralasciare la difesa penale, e si contraddistingue per
competenza, puntualità e professionalità nel fare proprie le esigenze dei
Clienti, tanto nelle sedi giudiziarie quanto in quelle extra-giudiziarie.
CURRICULUM VITAE
L’Avv. Luca
Conti nasce a Milano il 24/01/1974 dove attualmente risiede ed esercita in via
principale la propria attività. Laureatosi nel 2001 presso l’Università Statale
di Milano con una tesi di laurea in Diritto Processuale Civile dal titolo “Le
misure cautelari” sotto il patrocinio del Chiar.mo Prof. Avv. Giuseppe Tarzia e
della Chiar.ma Prof.ssa Avv. Mariacarla Giorgetti, ha iniziato ad esercitare la
professione forense nel 2003 come praticante avvocato abilitato al patrocinio e
successivamente dal 2006 come avvocato prevalentemente civilista,
particolarmente specializzato nel ramo del diritto di famiglia, delle cause di
risarcimento danni e della responsabilità medica.
Attualmente
l’Avv. Luca Conti si divide tra la sede di Milano e quella Trento, presso il
cui Ordine degli Avv.ti è tutt’ora iscritto. Vanta importanti rapporti di
collaborazione con affermati professionisti del Foro di Trento, dove è
cresciuto professionalmente, e del Foro di Milano.
L’Avv. Luca
Conti è iscritto all’Albo degli Avv.ti ammessi al gratuito patrocinio a spese
dello Stato (P.S.S.) in favore delle persone non abbienti, rilascia preventivi
e riceve previo appuntamento telefonico (+39 333.7553957) dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 18:30.
L’ATTIVITA’ DELLO STUDIO
§ RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
§ RESPONSABILITA’ MEDICA
§ PRATICHE DI RISARCIMENTO DANNI
§ DIRITTO DI FAMIGLIA
§ SEPARAZIONI
§ DIVORZI
§ TUTELE
§ CURATELE
§ SUCCESSIONI
§ CONTRATTUALISTICA
§ TUTELA DEI CONSUMATORI
§ LOCAZIONI E SFRATTI
§ DIRITTO CONDOMINIALE
§ INFORTUNISTICA STRADALE
§ APPALTI
§ DIFESA PENALE
CONTRATTUALISTICA
Il contratto
è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro
un rapporto giuridico di tipo patrimoniale, ed è uno strumento finalizzato sia
all’acquisto di diritti reali (ad esempio, la proprietà) sia come fonte di
obbligazioni (si pensi al contratto di assicurazione).
Il contratto
è, pertanto, un negozio giuridico necessariamente bilaterale o plurilaterale,
tipico (se espressamente codificato) oppure atipico (se non espressamente codificato),
con effetti reali oppure obbligatori, avente di volta in volta la funzione di
costituire (nel senso di incidere sulla situazione e sugli interessi delle
parti introducendo un nuovo rapporto), regolare (cioè apportare una qualsiasi
modifica ad un rapporto già esistente) o estinguere (nel senso di porre fine a
un rapporto preesistente) un rapporto giuridico patrimoniale.
L’arte di
saper redigere un contratto blindato garantisce alle parti contraenti il buon
esito di un affare, limitando quanto più possibile i rischi connessi
all’impugnazione di clausole contrattuali, di inadempimento totale o parziale
di una delle parti, e di controversie scaturenti dall’esecuzione del contratto
stesso.
TUTELE E
CURATELE
Il codice
civile prevede che un soggetto, totalmente o parzialmente incapace di
provvedere a se stesso, vuoi perché minorenne ma privo di figure genitoriali
adeguate, vuoi perché maggiorenne ma affetto da patologie tali da limitarne in
tutto o in parte la capacità di agire, venga supportato nei propri bisogni di
cura e di gestione del patrimonio attraverso gli strumenti della Tutela, della
Curatela e dell'Amministrazione di sostegno.
Sempre più
residuale nella prassi quotidiana il ricorso ai procedimenti per Interdizione
(art. 414 c.c.) ed Inabilitazione (art. 415 c.c.), per lo più limitati a
soggetti maggiorenni affetti da importanti limitazioni psichiche, si fa
maggiormente ricorso al più flessibile strumento dell'Amministrazione di
sostegno, mentre la nomina di Tutori o Curatori permane in favore di soggetti
minorenni.
Scopo di
questi istituti è di fornire un valido supporto a persone incapaci di
provvedere a se stesse, affiancando loro figure professionali come quella
dell’avvocato, cui spetta il delicato compito di gestirne patrimonio, gli
affari, e di compiere in nome e per conto dei loro Assistiti atti ordinaria
come di straordinaria amministrazione sotto la supervisione del giudice
tutelare.
DIRITTO DI
FAMIGLIA
Il diritto
di famiglia, codificato per la prima volta nel 1942, concepiva una famiglia
fondata sulla subordinazione della moglie al marito, e fondata sulla
discriminazione dei figli naturali nati fuori del matrimonio rispetto ai figli
legittimi.
Il primo libro
del codice civile venne riformato dalla legge 19 maggio 1957 n.151, che apportò
modifiche tese a uniformare le norme ai principi costituzionali. Con questa
legge venne riconosciuta la parità giuridica dei coniugi, venne abrogato
l'istituto della dote, venne riconosciuta ai figli naturali la stessa tutela
prevista per i figli legittimi, venne istituita la comunione dei beni come
regime patrimoniale legale della famiglia, la patria potestà del padre venne
sostituita dalla potestà di entrambi i genitori (la cosiddetta "potestà
genitoriale "), in particolare nella tutela dei figli.
Più
recentemente, il diritto di famiglia è stato riformato dalla legge n.54/2006,
che ha istituito l’affidamento condiviso dei figli in sostituzione
dell’affidamento esclusivo (oggi scelta residuale) nei casi di separazione e
divorzio, rivoluzionando l'assetto dei rapporti genitori-figli così come
disciplinato dal codice civile, ed infine dal decreto legislativo n.154/2013
che ha interamente modifica il Titolo IX del codice civile, uniformando la
normativa inerente il rapporto di genitorialità rispetto ai figli legittimi,
naturali ed adottivi, ponendo questi ultimi al centro dell’attenzione in tutte
le controversie in materia di famiglia.
SEPARAZIONI
E DIVORZI
La
separazione è il procedimento con il quale si ottiene dall’Autorità Giudiziaria
un provvedimento che autorizza i coniugi a vivere separatamente; essa non fa
venir meno lo status di coniuge, ma incide su alcuni obblighi tipici del
matrimonio: una volta separati non si ha più l'obbligo di convivenza né di
fedeltà né si è più in comunione dei beni, mentre di converso resistono ancora
gli obblighi di mantenimento del coniuge economicamente più disagiato, di
partecipazione alla gestione della famiglia e di educazione della prole.
La
separazione si può avvenire su istanza di parte ed in questo caso si parla di
separazione giudiziale, oppure su istanza di entrambi i coniugi secondo
condizioni economiche consensualmente determinate, ed in questo caso si parla
di separazione consensuale.
Col
divorzio, invece, si pone fine al vincolo del matrimonio, fermi restando però
gli obblighi di istruzione, di educazione e di mantenimento verso i figli non
economicamente autosufficienti, e quello di mantenimento a favore dell’ex
coniuge economicamente più debole tramite la corresponsione dell’assegno
divorzile.
In entrambi
i casi, deve essere primario dovere dell’avvocato di prestare ascolto ai
problemi della coppia, per individuare la soluzione più rapida e conveniente,
mettendo sempre al primo posto la tutela dei figli.
LA TUTELA
DEL CREDITO
In un
momento storico particolarmente complesso e caratterizzato da una crisi
economica congiunturale e diffusa, la tutela del credito è una delle attività
più ricorrenti dello Studio Legale, che passa attraverso da uno screening del
soggetto debitore e ad una valutazione sulla fattibilità del recupero del
credito insoluto.
Attraverso
lo strumento dell’ingiunzione di pagamento, si ottiene dall’Autorità
Giudiziaria in tempi brevi un provvedimento che permette poi al creditore di
espropriare i beni utilmente pignorabili del debitore, per trasformare in
denaro contante il diritto di credito scritto su carta.
Preventivi
chiari e tempi rapidi, oltre ad un’indagine patrimoniale sul debitore, sono i
presupposti indefettibili per il buon esito di una pratica di recupero crediti.
PRATICHE DI
RISARCIMENTO DANNI
Qualsiasi
danno ingiusto, patrimoniale o non patrimoniale, merita di essere risarcito. Un
danno è ingiusto quando è frutto della lesione di un diritto e della violazione
di norme di legge, siano esse civili o penali.
Un danno può
avere, a seconda dei casi, un contenuto patrimoniale (danno emergente e/o lucro
cessante) oppure non patrimoniale (danno biologico e morale), può derivare
dall’inadempimento totale o parziale di un contratto tipico o atipico, oppure
dalla violazione del più generale principio di neminem laedere,
ossia dal divieto di assumere condotte illecite lesive dei diritti altrui.
Il più
valido approccio ad una causa di risarcimenti danni non può prescindere da
un’accurata valutazione ex ante dei
presupposti dell’azione legale, ossia dall’individuazione del nesso causale che
lega la condotta del responsabile all’evento lesivo che ne è la conseguenza, e
dalla quantificazione del danno tramite perizia di parte o accertamento tecnico
preventivo.
INFORTUNISTICA
STRADALE
Per
infortunistica stradale s’intende quella particolare branca del diritto civile,
che vede l’avvocato affiancarsi e supportare coloro che hanno sofferto un danno
a causa di un sinistro stradale per responsabilità attribuibili a terzi, ed è
finalizzata a garantire i necessari consigli legali non solo per ottenere
rapidamente il risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali sofferti, ma anche per intraprendere un percorso riabilitativo
attraverso il supporto di professionisti del settore (medici legali e psicologi
limitatamente agli infortuni più gravi).
Attraverso
la conoscenza del codice della strada e di quello della navigazione, lo Studio
Legale è in grado di fornire assistenza specifica non solo agli infortuni
derivanti dalla circolazione di autoveicoli, ma anche a quelli derivanti dalla
circolazioni di imbarcazioni e natanti.
Sotto il
profilo legale, l'infortunistica tutela i diritti dei soggetti coinvolti,
inclusi gli enti preposti alla liquidazione dei danni, al fine di garantire la
più equa valutazione del danno possibile ed evitare incoerenze i inadempienze a
quanto regolamentato dalle leggi vigenti.
RESPONSABILITA’
MEDICA
La
responsabilità medica o “medical malpractice” trae origine da quello che viene
comunemente definito come un “contratto atipico di spedalità” che lega il
paziente al professionista o alla struttura sanitaria cui si è rivolto in cerca
di cure, e sussiste ogni volta che viene dimostrato il nesso causale
tra la lesione del diritto alla salute psicofisica del paziente e la condotta
colposa od omissiva dell'operatore sanitario, in concomitanza o meno con le
inefficienze e carenze di una struttura sanitaria.
Il concetto
di responsabilità medica si riferisce, in particolare, alle azioni ovvero alle
omissioni di un sistema più o meno complesso di persone, in cui il soggetto
contrattualmente debole e che merita tutela è quello destinatario di
prestazioni mediche di ogni tipo (diagnostiche, preventive, ospedaliere,
terapeutiche, chirurgiche, estetiche, assistenziali, ecc.) svolte da medici e
personale con diversificate qualificazioni, quali infermieri, assistenti
sanitari, tecnici di radiologia medica, tecnici di riabilitazione e così via.
Quando gli
effetti di una cura non sono quelli sperati ovvero quando gli operatori hanno
colposamente violato i protocolli sanitari per la cura di una determinata
patologia, sorge nel paziente il diritto ad essere risarcito dei danni
sofferti, che possono essere di varia natura: dal danno biologico temporaneo o
permanente, al danno estetico, al danno morale per le sofferenze causate
dall’aggravamento di una patologia a causa di una terapia errata, ed infine a
tutti i danni patrimoniali che ne sono diretta conseguenza (ulteriori spese
mediche, perdita della capacità lavorativa, ecc.).
Alla luce
degli ultimi interventi legislativi di riforma, a cominciare dal D.L.
n.158/2012 e fino alla recentissima legge n.24/2017, la disamina di
ogni caso a fini risarcitori non può prescindere da un’attenta analisi del
rapporto contrattuale che lega il singolo operatore ovvero la struttura
sanitaria al paziente, dall’individuazione di tutti gli operatori coinvolti in
una prestazione sanitaria, dall’attribuzione a ciascuno di essi secondo criteri
probabilistici delle singole responsabilità, dall’individuazione del nesso
causale tra la prestazione sanitaria e l’evento lesivo che ne è la conseguenza,
per giungere infine alla liquidazione del danno alla salute, che potrà coinvolgere
non solo il paziente ma anche i congiunti dello stesso nei casi più gravi di
eventi infausti.
LOCAZIONI E
SFRATTI
Concedere in
locazione un proprio immobile ad uno sconosciuto è spesso motivo di tensione
per il locatore.
L’intervento
dell’avvocato è, anzitutto, finalizzato a prevenire i problemi, attraverso la
stipulazione di un contratto blindato, che offra al locatore le migliori
garanzie contro danni ed inadempimenti. Ma, non potendosi sempre prevenire
l’imponderabile, la successiva attività dell’avvocato è finalizzata a garantire
al locatore il più rapido rientro nel pieno possesso del proprio immobile nei
confronti dell’inquilino inadempiente, attraverso un’attività complessa che
passa attraverso la preventiva costituzione in mora del moroso, per arrivare in
tempi rapidi ad un provvedimento che estrometta il conduttore dall’immobile e
lo condanni al pagamento di tutti i canoni scaduti e delle spese legali della
procedura di sfratto.
Efficienza,
celerità ed una fattiva collaborazione tra l’avvocato e gli Ufficiali
Giudiziari preposti a dare esecuzione al provvedimento di sfratto, sono le
migliori garanzie per il proprietario al fine di rientrare quanto prima nel
pieno possesso del proprio bene.
DIRITTO
CONDOMINIALE
Il 18 giugno
2013 è entrata in vigore la Legge di Riforma sul Condominio, che ha messo mano
al Libro III Titolo VII Capo II del Codice Civile, riordinando ed innovando una
materia che da oltre trent'anni meritava di essere riformata dal Legislatore.
La legge
n.220/2012 ha innovato le responsabilità dell'amministratore, che oggi rispetto
al passato si presenta come una figura particolarmente specializzata e
professionale; ha inoltre individuato con precisione analitica le parti comuni
dell'edificio, ossia quelle porzioni di fabbricato che stanno in un regime di
accessorietà necessaria con le parti di proprietà esclusiva dei singoli
condomini; infine, ha previsto nuove maggioranze per l'assunzione delle
delibere assembleari in materia di nomina e di revoca dall'amministratore, ed
in materia di innovazioni.
In questo
contesto lo Studio Legale offre un valido supporto legale, sia in sede
stragiudiziale sia giudiziale, non solo alla figura dell’Amministratore nel
recupero dei contributi condominiali scaduti e nella risoluzioni di
controversie relative al godimento delle parti comuni dell’edificio, ma assiste
anche i singoli condomini nella risoluzione di conflitti con altri condomini, o
con lo stesso Amministratore.
INFO
& CONTATTI
Avv. Luca
Conti, Milano (MI) 24/01/1974.
C.F. CNTLMR74A24F205E
P.I.
03236780965
Assicurazione
professionale: ITALIANA ASS.NI S.p.A.
Ordine di
appartenenza: TRENTO, matricola n.583
Distretti
giudiziari operativi: Milano, Monza, Trento, Lecco, Como, Busto Arsizio, Pavia
e Varese.
Preventivi:
SI
Gratuito
patrocinio a spese dello Stato (P.S.S.): SI
Orario di
apertura dello Studio: dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle
14:30 alle 18:30.
Tel. (+39)
333.7553957
Telefax
(+39) 02.58315423, 0462.810062
Email avvocato.lucaconti@libero.it
P.E.C. lucamaria.conti@pectrentoavvocati.it