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Visualizzazione dei post da ottobre 13, 2019

LA TUTELA DEL CONSUMATORE NELLA COMPRAVENDITA DI AUTOMOBILI

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www.avvocatolucaconti.com LA TUTELA DEL CONSUMATORE NELLA COMPRAVENDITA DI AUTOMOBILI Ai sensi del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005), ed in particolare ai sensi degli artt.128 e ss. del D. Lgs. 206/2005, che ha abrogato il previgente D. Lgs. n.24/2002, il venditore (concessionaria o autosalone) è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità del veicolo venduto - sia esso nuovo oppure usato - esistente al momento della consegna: in questo caso il consumatore ha diritto senza alcuna spesa a proprio carico al ripristino della conformità mediante riparazione o sostituzione del veicolo difettoso (art.130 D. Lgs. n.206/2005). In particolare, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. n.206/2005 il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del veicolo: in caso di difetto, il consumatore ha diritto al ripristino senza spese mediante riparazione

RESPONSABILITA' SANITARIA: ASL E MEDICO DI BASE RISPONDONO IN SOLIDO DEI DANNI AL PAZIENTE

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www.avvocatolucaconti.com A.S.L. E MEDICO DI BASE RISPONDONO IN SOLIDO DEI DANNI CAUSATI AL PEZIENTE La responsabilità medica conseguente “medical malpractice” trae origine dal “contratto atipico di spedalità” che lega il paziente al professionista e/o alla struttura sanitaria (pubblica o privata) cui si è rivolto in cerca di cure. Sussiste responsabilità medica ogni volta che viene dimostrato il nesso causale tra la lesione del diritto alla salute del paziente e la condotta dolosa, colposa od omissiva dell'operatore sanitario, in concomitanza o meno con le inefficienze e carenze di una struttura sanitaria. Quando gli effetti di una cura non sono quelli desiderati ovvero quando gli operatori hanno colposamente violato i protocolli sanitari per la cura di una determinata patologia, sorge nel paziente il diritto ad essere risarcito dei danni sofferti. Le norme che regolano la responsabilità medica (da ultimo citiamo la legge “Gelli” n.24/2017) si applica

RESPONSABILITA' SANITARIA: LA RIFORMA GELLI

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www.avvocatolucaconti.com L'EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITA' SANITARIA ALLA LUCE DELLA RIFORMA GELLI (Legge n.24 del 08/03/2017) La responsabilità sanitaria derivante da “ medical malpractice ” trae origine dal contratto atipico di spedalità o da " contatto sociale "   e sussiste ogni volta che viene dimostrato il NESSO DI CAUSALITA' tra la LESIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE del paziente e la CONDOTTA (commissiva od omissiva) DOLOSA O COLPOSA dell'operatore sanitario, in concomitanza o meno con le inefficienze e carenze di una struttura sanitaria. Il concetto di responsabilità sanitaria si riferisce alle azioni ovvero alle omissioni di un sistema più o meno complesso di persone, in cui il SOGGETTO CONTRATTUALMENTE DEBOLE è il paziente, ossia colui che è destinatario di prestazioni mediche di ogni tipo (diagnostiche, preventive, ospedaliere, terapeutiche, chirurgiche, estetiche, assistenziali, ecc.) svolte da SOGGETTI CONTRATTUALMENTE FORT

L'ASSEMBLEA CONDOMINIALE E LE SUE ATTRIBUZIONI

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www.avvocatolucaconti.com INTRODUZIONE  Il 18 giugno 2013 è entrata in vigore la Legge di Riforma sul Condominio, che ha messo mano al Libro III Titolo VII Capo II del Codice Civile, riordinando ed innovando una materia che da oltre trent'anni meritava di essere riformata dal Legislatore. La legge n.220/2012 ha innovato le responsabilità dell'amministratore, che oggi rispetto al passato si presenta come una figura particolarmente specializzata e professionale; ha inoltre individuato con precisione analitica le parti comuni dell'edificio, ossia quelle porzioni di fabbricato che stanno in un regime di accessorietà necessaria con le parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini; infine, ha previsto nuove maggioranze per l'assunzione delle delibere assembleari in materia di nomina e di revoca dall'amministratore, ed in materia di innovazioni. Lo Studio Legale Conti offre un valido supporto legale, sia in sede stragiudiziale sia giudiziale, no