DIVORZIO: PAGAMENTO DIRETTO DELL'ASSEGNO DIVORZILE O DI MANTENIMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
www.avvocatolucaconti.com COSA FARE SE L’EX CONIUGE NON PAGA L’ASSEGNO DIVORZILE O L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI Il divorzio è l’istituto giuridico che consente ai coniugi di sciogliere il vincolo matrimoniale, sia esso civile oppure religioso, ed è regolato dalla legge n.898 del 01/12/1970. Il coniuge economicamente più disagiato, che non sia in grado per comprovate difficoltà oggettive di garantirsi autonomamente i mezzi di sostentamento, può rivolgere al Tribunale la domanda di corresponsione del ASSEGNO DIVORZILE ai sensi dell’art. 5 comma 6 della legge 898/1970 , mentre ai sensi del successivo art. 6 legge 898/1970 può fare domanda di corresponsione del ASSEGNO DI MANTENIMENTO in favore dei figli non economicamente autosufficienti. L’attribuzione all’ex coniuge dell’assegno divorzile è regolata dall’art.5 comma 6 della legge 898/1970: “ con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del mat