I RIMEDI CONTRO
L’INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
RECESSO, RISOLUZIONE E
CAPARRA CONFIRMATORIA
Nei
contratti a prestazioni corrispettive, e in particolare nel contratto di
compravendita immobiliare, le parti possono stabilire nel contratto preliminare
che alla promessa di acquisto / vendita s’accompagni una caparra confirmatoria
a garanzia degli obblighi reciprocamente assunti dall’acquirente e dal
venditore.
La
caparra confirmatoria (art.1385 c.c.) offre una tutela
immediata in caso di inadempimento contrattuale: chi l'ha versata se
inadempiente la perde; mentre chi l'ha ricevuta se inadempiente dovrà
restituirne il doppio.
L’effetto
pratico della caparra è di predeterminare
convenzionalmente l’entità del risarcimento a favore della parte non
inadempiente; altrimenti detto, se si opta per la caparra confirmatoria e il
recesso dal contratto quale conseguenza dell’inadempimento altrui, non si può
anche pretendere di esercitare anche la risoluzione del contratto per via
ordinaria (art. 1453 c.c.) e chiederne i conseguenti danni.
O si percorre una strada, o si percorre l’altra, ma le due
opzioni non sono tra loro cumulabili.
In
alternativa al recesso dal contratto e alla ritenzione della caparra (piuttosto
che alla domanda di conseguirne il doppio), la
parte non inadempiente può esercitare la risoluzione ordinaria del contratto ai
sensi dell’art. 1453 c.c. e chiedere il risarcimento dei danni subiti, ma in
questo caso il relativo ammontare andrà provato.
Tuttavia,
se il contratto viene risolto (es. per mutuo diniego o nullità), la caparra
va sempre restituita, perdendo la sua funzione di garanzia e liquidazione
del danno, e si applicano le regole generali del risarcimento.
Il meccanismo del recesso e della caparra confirmatoria (art.
1385 c.c.):
·
Chi ha dato la caparra è inadempiente: la
parte non inadempiente, che ha ricevuto la caparra all’atto del preliminare di
vendita, può recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta, che vale
come forma di risarcimento del danno già predeterminata per via convenzionale.
·
Chi ha ricevuto la caparra è inadempiente: se
inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra, l’altra può recedere dal
contratto ed esigere il doppio della caparra in precedenza versata.
Il meccanismo della risoluzione ordinaria (art. 1453 c.c.):
· La
parte non inadempiente può chiedere la risoluzione
del contratto e il risarcimento del danno secondo le
norme generali, dovendo provare l'esistenza del danno e la sua entità.
Se il
contratto definitivo non viene portato a termine per cause non imputabili ad
una delle parti (si pensi - per esempio - alla promessa di acquisto di un
immobile subordinata all’erogazione di un mutuo da parte della banca a favore
del promissario acquirente), in caso di nullità dello stesso preliminare, piuttosto
che di risoluzione per mutuo consenso delle parti, la caparra perde la sua
funzione e dovrà essere sempre restituita.
Il
recesso (con le conseguenze della caparra) e la risoluzione (con le conseguenze
del danno) sono due strade alternative; non si possono chiedere entrambe.
La
giurisprudenza riconosce che la caparra deve essere restituita se non c'è un
inadempimento imputabile, come nel caso di nullità o annullamento del
contratto.
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
Cassazione civile sez. II, 07/11/2025, n.29482
Caparra confirmatoria e
risoluzione contrattuale per inadempimento, natura della domanda di ritenzione
della caparra o di richiesta del suo doppio
A fronte della proposizione
dell'azione di "risoluzione" del contratto per
inadempimento della controparte, con la conseguente pretesa di ritenere
la caparra confirmatoria ricevuta ovvero di ottenere il doppio
di quella versata, la domanda di ritenzione della caparra o di
esazione del suo doppio connota l'azione spiegata a prescindere dal nomen
iuris impiegato dalla parte nell'introdurre l'azione
"caducatoria" degli effetti del contratto, nel senso della sua
implicita accessorietà all'esercizio del diritto potestativo di recesso, quale
ulteriore ipotesi di risoluzione ex lege.
Tribunale Cassino, 19/05/2025, n.645
La caparra confirmatoria e i
rimedi riconosciuti alla parte adempiente.
In caso
di caparra confirmatoria ai sensi dell’art. 1385 c.c., la parte
adempiente, di fronte all'inadempimento dell'altra, può scegliere tra due
rimedi alternativi e non cumulabili: recedere
dal contratto trattenendo la caparra ricevuta oppure
esigere il doppio di quella versata come liquidazione anticipata del danno.
Tale scelta estingue automaticamente ogni effetto giuridico del contratto.
In alternativa, la parte può chiedere la risoluzione giudiziale
del contratto con risarcimento del danno, che deve essere provato a
norma dell’art. 1223 c.c.
Cassazione civile sez. II, 27/02/2025, n.5201
La circostanza che il
promittente alienante abbia concesso la detenzione anticipata del cespite non
esclude il suo diritto alla riparazione del pregiudizio per l'illegittima
occupazione del bene
In tema di preliminare di
vendita immobiliare, il fatto che il promittente alienante abbia concesso la
detenzione anticipata del cespite e autorizzato l'esecuzione di lavori di
ristrutturazione non esclude il suo diritto alla riparazione del pregiudizio per
l'illegittima occupazione del bene, ove sia accertato che la mancata
stipulazione del contratto definitivo di vendita è imputabile alla
condotta inadempiente del promissario acquirente, poiché l'esercizio del
recesso a norma dell’art. 1385 c.c. determina il venir meno della causa
della detenzione anticipata, con conseguente spettanza della tutela
risarcitoria per l'occupazione divenuta senza titolo, in aggiunta alla pretesa
di trattenere la caparra confirmatoria ricevuta.
Tribunale Busto Arsizio sez. III, 19/02/2025, n.220
Il 'recesso legale' è uno
speciale strumento di risoluzione contrattuale per giusta causa.
Il c.d. 'recesso legale',
connesso al versamento della caparra, è una modalità di scioglimento
del contratto alternativo alla risoluzione per
inadempimento. In tal caso per ottenere lo scioglimento anticipato di
un contratto è necessario dimostrare che l'inadempimento della
controparte non è di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., ossia si
sia concretizzato in una condotta che incide sull'equilibrio sinallagmatico del
rapporto. Si tratta dunque di una forma di risoluzione stragiudiziale
del contratto che presuppone l'inadempimento della controparte,
avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica
la risoluzione giudiziale, cui consegue, tra l'altro, una rilevante
semplificazione del quadro probatorio, con efficacia retroattiva ai sensi dell’art.
1458 c.c., collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria.
Cassazione civile sez. III, 28/11/2024, n.30636
In caso di caparra
confirmatoria, la parte adempiente può scegliere di recedere dal contratto e
trattenere la caparra ricevuta o risoluzione giudiziale del contratto e il
risarcimento.
In caso di pattuizione
di caparra confirmatoria, ai sensi dell’art. 1385 c.c., la parte
adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall' inadempimento della
controparte, può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra
loro: o recedere dal contratto e trattenere
la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa), avvalendosi della
funzione tipica dell'istituto, che è quella di liquidare i danni
preventivamente e convenzionalmente, così determinando l'estinzione ope
legis di tutti gli effetti giuridici del contratto e
dell'inadempimento ad esso; ovvero chiedere, con pronuncia costitutiva,
la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli artt.
1453 e 1455 c.c. e il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell’art.
1223 c.c.
Cassazione civile sez. II, 06/11/2024, n.28568
Il rigetto della domanda di
risoluzione del contratto non comporta la restituzione della caparra
confirmatoria
Il rigetto della domanda
di risoluzione del contratto impedisce al giudice di
ordinare la restituzione della caparra confirmatoria, posto che
questa consegue al venir meno della causa della corresponsione e dunque va
ricondotta agli effetti restitutori propri
della risoluzione contrattuale.
Tribunale Forlì sez. I, 03/10/2024, n.799
La domanda di risoluzione
contrattuale e quella di recesso con ritenzione della caparra non sono
cumulabili.
Nei contratti cui acceda la
consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la
parte adempiente, per il risarcimento dei danni da inadempimento della
controparte può scegliere tra due rimedi, che sono tra loro alternativi e non
cumulabili, ossia recedere e trattenere la caparra ricevuta ed
esigere il doppio della caparra - che in sostanza è una liquidazione
preventiva e convenzionale dei danni - così determinando l'estinzione
del contratto; oppure, dall'altro lato, può chiedere l'emissione di una
pronuncia costitutiva di risoluzione giudiziale
del contratto a norma degli artt. 1453 e 1455 c.c. ed il
risarcimento dei conseguenti danni, previa dimostrazione sia in ordine
all'"an", che al "quantum".
Cassazione civile sez. II, 21/06/2024, n.17148
L’essere dell’immobile oggetto
di un contratto di vendita per non avendo permesso di costruzione, non
influisce sul contratto preliminare di vendita
Qualora l'immobile oggetto di
un contratto di compravendita risulti privo di titolo edilizio
abilitativo o quantomeno di concessione edilizia in sanatoria ciò determina la
nullità del già menzionato contratto ma non incide sul preliminare di
vendita dal quale l'acquirente può recedere pretendendo la restituzione del
doppio della caparra confirmatoria.
Cassazione civile sez. II, 17/05/2024, n.13845
Presupposti per il recesso dal
contratto preliminare di compravendita immobiliare.
La disciplina dettata dal
secondo comma dell’art. 1385 c.c., in tema di recesso per
inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata
una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina
generale della risoluzione per inadempimento, ma è legata agli stessi
presupposti, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento
della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione
all'interesse dell'altro contraente. Ne consegue che, laddove sia chiamato
a valutare se il recesso è stato esercitato legittimamente, ossia in presenza
delle condizioni richieste dalla legge, il giudice non può arrestare la sua
indagine alla sussistenza di un inadempimento della controparte, ma è tenuto
a valutare se esso sia o meno di scarsa importanza, a norma dell’art.
1455 c.c., ovvero ad accertare la sua effettiva incidenza sul sinallagma
contrattuale verificando, alla stregua della regolamentazione complessiva
del contratto, se esso abbia compromesso l'utilità che da esso l'altra
parte intendeva conseguire.
Cassazione civile sez. II, 06/03/2024, n.5976
Sul preliminare di
compravendita immobiliare subordinato alla condizione che il promissario
acquirente ottenga un’autorizzazione amministrativa
Nel caso in cui le parti
subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita
immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un ente
pubblico la necessaria autorizzazione amministrativa, la relativa condizione è
qualificabile come "mista", dipendendo la concessione dei titoli
abilitativi urbanistici non solo dalla volontà della P.A., ma anche dal
comportamento del promissario acquirente nell'approntare la relativa pratica,
sicché la mancata concessione del titolo comporta le conseguenze previste
in contratto, senza che rilevi, a norma dell’art. 1359 c.c., un eventuale
comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione
è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data
prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento della condizione, sia
perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede
e costituire fonte di responsabilità, in quanto l'attività omessa costituisca
oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve
escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una
condizione mista, con conseguente esclusione dell'obbligo di considerare
avverata la condizione.
Tribunale Vicenza sez. I, 21/08/2023, n.1529
In caso di risoluzione del
preliminare per inadempimento, la parte non inadempiente è tenuta ad abbinare
la pretesa relativa alla caparra confirmatoria alla domanda di accertamento
della risoluzione.
In caso di preliminare di
compravendita, in caso di invio di apposita diffida ad adempiere e
conseguente risoluzione del contratto per inadempimento e
qualora al contratto è acceduta la prestazione di
una caparra confirmatoria, la parte non inadempiente che limiti fin
dall'inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione
della caparra o alla corresponsione del doppio di quest'ultima è
tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento
dell'effetto risolutorio.
Cassazione civile sez. II, 31/07/2023, n.23209
La pronuncia di risoluzione
del contratto per impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione non consente di
condannare il debitore al pagamento del doppio della caparra.
La pronuncia
di risoluzione per impossibilità sopravvenuta di
un contratto che preveda la corresponsione
della caparra confirmatoria dà luogo ai soli obblighi
restitutori derivanti dallo scioglimento del vincolo contrattuale, ma non
consente di condannare la parte che ha ricevuto la caparra al
pagamento del suo doppio.
Tribunale Forli' sez. II, 24/05/2023, n.391
La caparra confirmatoria
preclude il risarcimento del danno da inadempimento.
Se nel contratto è
prevista la consegna di una somma di denaro a titolo
di caparra confirmatoria, la parte adempiente che agisce per
la risoluzione contrattuale ed il risarcimento del danno non può
ottenere anche la declaratoria dell'intervenuto recesso con ritenzione
della caparra (o pagamento del doppio), posta l'incompatibilità tra
la caparra e la domanda di risarcimento. Pertanto, la parte
adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento della
controparte, può scegliere tra due rimedi che sono tra loro alternativi e non
cumulabili: o recede dal contratto e trattiene
la caparra ricevuta o esige il doppio di quanto versato a tale titolo
oppure chiede l'emissione di una pronuncia di risoluzione giudiziale
del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. ed il risarcimento dei
conseguenti danni, da provare a norma dell’art. 1223 c.c. sia in ordine
all'"an" che al 'quantum'.
Corte appello Salerno sez. I, 17/05/2023, n.644
La caparra confirmatoria
esclude il risarcimento del danno da inadempimento.
La caparra confirmatoria opera
nel caso di inadempimento ed ha la funzione di liquidare convenzionalmente il
danno in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere
di recesso dal contratto; sicché, ove ciò avvenga, la parte può trattenere
la caparra ricevuta oppure può esigere il doppio di quella versata;
qualora, invece, il contraente preferisca agire per
la risoluzione oppure per l'esecuzione del contratto, il diritto
al risarcimento del danno va provato sia nell'"an", che nel 'quantum'.
Cassazione civile sez. II, 10/05/2023, n.12578
La restituzione della caparra
confirmatoria è dovuta dalla parte inadempiente quale effetto della risoluzione
del contratto.
In tema
di caparra confirmatoria, qualora la parte non inadempiente, invece
di recedere dal contratto, preferisca domandarne la risoluzione, ai
sensi dell’art. 1385 c.c., la restituzione di quanto versato a titolo
di caparra è dovuta dalla parte inadempiente quale effetto
della risoluzione stessa, in conseguenza della caducazione della sua
causa giustificativa, trattandosi di statuizione ricollegabile agli effetti
restitutori propri della risoluzione negoziale come conseguenza del
venir meno della causa della corresponsione.
Cassazione penale sez. VI, 28/03/2023, n.19846
La risoluzione del preliminare
di vendita stipulato dal proposto dichiarata previa autorizzazione del giudice
comporta la restituzione della somma percepita.
In tema di sequestro di
prevenzione e di diritti dei terzi,
la risoluzione del contratto preliminare di compravendita
stipulato dal proposto, quale promissario acquirente, dichiarata previa
autorizzazione giudiziale ai sensi dell’art.56 del D. Lgs. 159/2011, comporta
la restituzione della somma percepita e ritenuta dal promittente venditore a
titolo di caparra confirmatoria, costituendo
la caparra l'oggetto di una clausola accessoria al negozio principale
e non invece di una pattuizione ad effetti reali, traslativa della proprietà su
tale somma.
Tribunale Piacenza sez. I, 14/03/2023, n.143
Nel caso di inadempimento di
contratto con caparra confirmatoria i rimedi esperibili dal contraente
adempiente non sono cumulabili.
Se
al contratto acceda una caparra confirmatoria questa,
nel caso in cui il contratto si estingua con l'adempimento, va
restituita o imputata alla prestazione dovuta; laddove
il contratto si estingua per inadempimento, la parte adempiente potrà
- in alternativa - esercitare il recesso trattenendo la caparra o
esigere il doppio della stessa, ovvero ancora domandare l'adempimento o
la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno.
Va tuttavia precisato che in caso di inadempimento i predetti rimedi sono
alternativi e non cumulabili.
Tribunale Roma Sez. spec. Impresa, 02/01/2023, n.63
La caparra confirmatoria
impedisce la richiesta di risarcimento del danno da inadempimento.
La parte adempiente che abbia
versato una somma a titolo di caparra confirmatoria, a fronte
dell'avverso inadempimento può recedere dal contratto e pretendere il
pagamento del doppio della caparra, oppure chiedere la risoluzione ex artt.
1453 e 1455
c.c. ed il risarcimento del danno da inadempimento; se decide per il
recesso dal contratto, non potrà cumulare, con la domanda di pagamento del
doppio della caparra, anche quella di risarcimento del danno, in virtù del
fatto che la caparra confirmatoria ha la funzione di liquidare
convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non
inadempiente.
Cassazione civile sez. II, 24/11/2022, n.34641
Sulla complessa funzione della
caparra confirmatoria volta a garantire l'esecuzione del contratto.
La caparra confirmatoria ha
una funzione complessa, essendo volta a garantire l'esecuzione
del contratto, venendo incamerata in caso di inadempimento della
controparte; consente, inoltre, in via di autotutela, di recedere dal contratto senza
la necessità di adire il giudice e infine contiene una quantificazione
preventiva e forfettaria dell'entità del danno derivante dal recesso, cui la
parte sia stata costretta a causa dell'altrui inadempimento. In tal caso, la
facoltà di trattenere la caparra è esclusa solo se la parte non
inadempiente, in luogo di esercitare il recesso, chieda in giudizio
la risoluzione del contratto e l'integrale risarcimento del
danno, in applicazione delle regole generali in tema
di risoluzione contrattuale.
Corte appello Milano sez. IV, 22/09/2022, n.2946
Dopo aver ottenuto la
risoluzione del contratto al quale accede la prestazione di una caparra
confirmatoria è definitivamente precluso l'esercizio del diritto di recesso.
In tema di inadempimento
contrattuale, una volta conseguita attraverso la diffida ad adempiere
la risoluzione del contratto al quale accede la prestazione
di una caparra confirmatoria, l'esercizio del diritto di recesso è definitivamente
precluso, cosicché la parte non inadempiente che limiti fin dall'inizio la
propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra ad essa
versata o alla corresponsione del doppio della caparra da essa
prestata, in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una
domanda di mero accertamento dell'effetto risolutorio.
Cassazione civile sez. II, 08/06/2022, n.18392
Conseguita la risoluzione del
contratto attraverso la diffida ad adempiere è precluso l'esercizio del diritto
di recesso.
In tema di inadempimento
contrattuale, una volta conseguita attraverso la diffida ad adempiere
la risoluzione del contratto al quale accede la prestazione
di una caparra confirmatoria, l'esercizio del diritto di recesso è definitivamente
precluso, cosicché la parte non inadempiente che limiti fin dall'inizio la
propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra ad essa
versata o alla corresponsione del doppio della caparra da essa
prestata, in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una
domanda di mero accertamento dell'effetto risolutorio.
Tribunale Torino sez. II, 15/09/2022, n.3593
Inadempimento di preliminare
con caparra confirmatoria e rimedi esperibili dal contraente adempiente.
In tema
di contratto preliminare cui acceda il versamento di
una caparra confirmatoria, nel caso di inadempimento della
controparte, la parte adempiente può scegliere tra due rimedi, alternativi e
non cumulabili tra loro: o può recedere dal contratto e trattenere
la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa), oppure può
chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale
del contratto, ai sensi degli artt.1453 e 1455 c.c. ed il
risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell’art. 1223 c.c.
Tribunale Piacenza sez. I, 10/12/2021, n.582
La caparra confirmatoria opera
solo in caso di recesso
Dato che il recesso e
la risoluzione contrattuale sono tra loro rimedi incompatibili e
posta l'efficacia retroattiva della seconda, in caso di inadempimento di
un contratto cui acceda la previsione di
una caparra confirmatoria la parte non inadempiente è tenuta a
restituire la caparra ricevuta, oltre interessi legali, in virtù del
fatto che la caparra confirmatoria opera quale liquidazione
convenzionale ed anticipata del danno da recesso di una parte per effetto
dell'inadempimento dell'altra e dunque è incompatibile con la richiesta
di risoluzione o esecuzione del contratto.
(a cura di Avv. Luca Conti)




