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martedì 29 dicembre 2020

CONDOMINIO: LE DELIBERE ASSEMBLEARI NULLE

 





CONDOMINIO

LE DELIBERE ASSEMBLEARI NULLE

 

 

 

All’annullamento delle delibere assembleari provvede l’art. 1137 c.c., secondo il quale contro le delibere assembleari che violano la legge o il regolamento di condominio può essere promossa impugnazione dal condomino assente, da quello presente ma dissenziente, oppure ancora da quello presente ed astenuto.

 

Il termine per impugnare la delibera assembleare è di 30 gg. nei casi “delibera annullabile”, mentre è imprescrittibile (e dunque può essere proposto in ogni tempo) l’impugnazione delle “delibere nulle”.

 

Il termine di 30 gg. per l’impugnazione delle delibere annullabili decorre per i condomini presenti in assemblea dal giorno stesso in cui l’assemblea si è tenuta, mentre per gli assenti decorre dal giorno in cui la delibera gli è stata comunicata, momento che di regola coincide con la consegna da parte dell’amministratore del verbale d’assemblea tramite lettera raccomandata, tramite p.e.c. oppure tramite plico depositato in portineria.

 

Ma come distinguere tra delibere “nulle” e delibere “annullabili”?

 

In linea di massima sono sicuramente “nulle” le delibere che perseguono un oggetto illecito o impossibile, oppure che violano norme imperative esorbitando i poteri dell’assemblea siccome individuati dall’art. 1135 c.c.

 

Viceversa sono considerate “annullabili” quelle delibere che, pur violando la legge o il regolamento di condominio, sono state adottate in materie su cui l’assemblea era legittimata ad esprimere il proprio voto.

 

Vediamo di seguito alcuni casi pratici di NULLITA’, ossia di delibere che il condomino assente oppure presente ma dissenziente (o astenuto) può impugnare in qualsiasi tempo, senza incorrere in alcuna decadenza.

 

 

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 08/06/2020, n. 10845

E' nulla la delibera dell'assemblea di condominio che ratifichi una spesa assolutamente priva di inerenza alla gestione condominiale, come, ad esempio, quella che concerne la manutenzione di beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini, quali ad esempio i balconi, che appartengono al proprietario dell’appartamento cui ineriscono e non al condominio.

 

Cass. civ. Sez. II, 30/08/2019, n. 21909

E’ nulla la delibera dell'assemblea che approva l'installazione dell'ascensore che non raggiunga l'ultimo piano, in quanto gli impedisce un uso pieno di una parte comune ed incide anche sul valore della sua proprietà esclusiva.

 

 

Cass. civ. Sez. II, 13/06/2019, n. 15932

E' nulla la delibera assembleare che addebita le spese di riscaldamento ai condomini proprietari di locali, che non sono serviti dall'impianto di riscaldamento centralizzato.

 

Cass. civ. Sez. II, 16/04/2019, n. 10586

E’ nulla, anche se assunta all'unanimità dei condomini, la delibera che modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese stabilito dall'art. 1126 c.c., senza che i condomini abbiano manifestato l'espressa volontà di stipulare un negozio dispositivo dei loro diritti in tal senso, mentre la delibera che – invece - ha ripartito le spese in modo errato è solo annullabile.

 

Cass. civ. Sez. II Sent., 31/08/2017, n. 20612 (rv. 645238-02)

E’ nulla la delibera condominiale che accerti, a maggioranza e non all’unanimità, l'ambito dei beni comuni e l'estensione delle proprietà esclusive in deroga all'articolo 1117 c.c., perché inidonea a comportare l'acquisto a titolo derivativo di tali diritti, occorrendo al contrario l'accordo di tutti i comproprietari espresso in forma scritta.

 

Cass. civ. Sez. II Sent., 04/08/2017, n. 19651 (rv. 645851-01)

E’ nulla la delibera condominiale che, adottata a maggioranza ed in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese (criterio basato sul consumo effettivo oppure sulle tabelle millesimali), ripartisca in parti uguali quelle di esercizio dell'impianto di riscaldamento centralizzato per impossibilità dell'oggetto, giacché tale statuizione eccede le attribuzioni dell'assemblea e pertanto richiede, per la propria approvazione, l'accordo unanime di tutti i condomini, quale espressione della loro autonomia negoziale.



Cass. civ. Sez. II, 23/03/2016, n. 5814

È nulla, anche se assunta all'unanimità dei presenti votanti, la delibera dell'assemblea condominiale che modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese di riparazione del lastrico solare come stabilito dall'art. 1226 c.c., in assenza di espressa manifestazione, da parte dei condomini, della volontà di stipulare un negozio dispositivo dei loro diritti in tal senso.

 

Cass. civ. Sez. II, 09/10/2014, n. 21343

Va ritenuta nulla la delibera condominiale che, ancorché approvata all'unanimità, ponga a carico del condominio le spese di rifacimento dei balconi, che costituiscono opere di natura individuale e non comuni.

 

 

Cass. civ. Sez. II Sent., 30/04/2013, n. 10196

È nulla la delibera dell'assemblea di condominio adottata a maggioranza dei presenti, che stabilisca il tasso degli interessi moratori a carico dei condomini in caso di omesso o ritardato pagamento degli oneri condominiali, potendo una siffatta disposizione essere inserita soltanto in un regolamento condominiale di natura contrattuale, approvato all'unanimità e non a maggioranza.

 

 

Cass. civ. Sez. II, 24/07/2012, n. 12930

E’ nulla la delibera assembleare di installazione dell'impianto di ascensore, approvata ed adottata nell'interesse comune, allorché essa implichi la violazione dei diritti anche di un solo condomino sulle parti di sua esclusiva proprietà.


Cass. civ. Sez. II Sent., 24/07/2012, n. 12930 (rv. 623476)

E’ nulla la delibera assembleare, la quale ancorché adottata con la maggioranza prevista dalla legge in materia di “superamento delle barriere architettoniche all’interno di edifici privati” (nella specie, l'installazione di un impianto di ascensore nell'interesse comune), sia lesiva dei diritti di un condomino sulle parti di sua proprietà esclusiva, in quanto vietata dall’art. 1120 c.c.

 

Cass. civ. Sez. VI, 03/04/2012, n. 5331

E’ nulla, per violazione del diritto individuale del singolo condomino sulle parti comuni dell’edificio, la delibera assembleare che vieti al predetto condomino di rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e di distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto.

 

Cass. civ. Sez. II Sent., 10/08/2009, n. 18192 (rv. 609155)

E’ nulla la delibera dell'assemblea di condominio che ratifichi una spesa assolutamente priva di inerenza alla gestione condominiale, senza che possa aver rilievo in senso contrario il fatto che la spesa sia modesta in rapporto all'elevato numero di condomini e all'entità complessiva del rendiconto.

 

Cass. civ. Sez. II, 25/01/2007, n. 1626 (rv. 595735)

E’ nulla, per impossibilità dell'oggetto, la delibera condominiale che pregiudichi la sicurezza del fabbricato mediante la copertura di spazi comuni aventi la destinazione di areare le unità immobiliari dei singoli condomini che su di esso prospettano, senza l'adozione di misure sostitutive atte ad assicurare un ricambio d'aria adeguato alle necessità anche potenziali di dette unità.

 

Cass. civ. Sez. II, 17/07/2006, n. 16228 (rv. 591439)

Poiché il diritto di ciascun condomino sulle parti di proprietà comune può trovare limitazioni soltanto in forza del titolo di acquisto o di convenzioni, la delibera assembleare che, nel destinare un'area comune a parcheggio di autovetture, ne disciplini l'uso escludendo uno dei condomini, è nulla se il relativo verbale non è sottoscritto da tutti i condomini, atteso che la relativa determinazione, modificando il regolamento condominiale, produce vincoli di natura reale su beni immobili ed è, pertanto, soggetta all'onere della forma scritta "ad substantiam".

 

Cass. civ. Sez. III, 24/05/2004, n. 9981

E’ nulla la delibera condominiale che persegua un determinato scopo nell'interesse comune o per adempiere a un obbligo di legge ma in violazione del diritto di proprietà esclusivo del singolo condomino.

 

Cass. civ. Sez. II, 06/12/2001, n. 15476

La clausola del regolamento consortile che preveda la partecipazione all'assemblea del super-condominio non già dei singoli condomini, ma dei delegati designati per ciascun esercizio dall'assemblea di ciascun condominio facente parte del complesso, è nulla, ai sensi del combinato disposto degli art. 1138, ultimo comma, e 1136 c.c., con conseguente nullità delle delibere adottate dall'assemblea consortile in tal modo costituita.

 

Cass. civ. Sez. II, 22/12/1999, n. 14461

E' nulla la delibera condominiale se la convocazione non indica il luogo di riunione ed esso è assolutamente incerto per la legittima aspettativa dei medesimi di un luogo diverso dal solito stante l'assoluta inidoneità di quest'ultimo. Infatti, in mancanza di indicazione nel regolamento condominiale della sede per le riunioni assembleari, l'amministratore ha il potere di scegliere quella più opportuna, ma con il duplice limite che essa sia nei confini della città ove è ubicato l'edificio e che il luogo sia idoneo, fisicamente e moralmente, a consentire a tutti i condomini di esser presenti e di partecipare ordinatamente alla discussione.

 

 

 

(a cura di Avv. Luca Conti)




giovedì 3 settembre 2020

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE ED ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA

 







L’ESECUZIONE SPECIFICA DELL’OBBLIGO DI

CONCLUDERE UN CONTRATTO

 

Capita spesso che le parti di un contratto, che non hanno interesse a concluderlo immediatamente, si accordino a grandi linee sull’affare per differirne in un secondo momento il prodursi degli effetti definitivi.

Si pensi, per esempio, ai contratti che trasferiscono da un soggetto all’altro diritti reali su beni mobili o immobili: in una compravendita immobiliare le parti possono stipulare un CONTRATTO PRELIMINARE (art. 1351 c.c.) per fissare i punti fondamentali dell’affare (oggetto della cessione, prezzo di vendita, modalità di pagamento e tempi di consegna), rinviando ad un momento successivo la stipula del rogito.

Nel caso appena descritto si suole dire che le parti si obbligano, l’una verso l’altra, a concludere il contratto di compravendita, l’una a pagare il prezzo pattuito per l’acquisto e l’altra a trasferirne il diritto di proprietà consegnandola al promissario acquirente.

Siamo, dunque, in presenza di un doppio step: un CONTRATTO PRELIMINARE che produce solo EFFETTI OBBLIGATORI, ed un ROGITO che produce EFFETTI REALI, ossia il trasferimento da Tizio a Caio del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un determinato bene verso il pagamento di un corrispettivo in denaro.

L’obbligo di concludere in un secondo momento un CONTRATTO DEFINITIVO con effetti reali può discendere da un CONTRATTO PRELIMINARE, piuttosto che da un altro ACCORDO o COMPROMESSO sotto forma di SCRITTURA PRIVATA avente contenuti obbligatori.

Ma cosa accade quando una parte, senza giustificato motivo, si rifiuta di adempiere alla propria obbligazione? Che cosa accade se, a fronte dell’offerta di pagare il prezzo pattuito per l’acquisto, il promittente venditore non si presenta al rogito per la firma?

Anzitutto, poiché di INADEMPIMENTO CONTRATTUALE si tratta, la parte non inadempiente ha diritto di chiedere la RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ed il RISARCIMENTO DEL DANNO (art. 1453 c.c.) che ha subito in conseguenza dell’inadempimento dell’altra parte.

Alternativamente il Codice Civile e segnatamente l’art. 2932 c.c. pone a tutela del promissario acquirente un ulteriore strumento: L’ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO.

Da quanto sopra emerge chiaramente che la parte non inadempiente non può esercitare entrambe le azioni, bensì l’una alternativamente all’altra: o si chiede il risarcimento del danno quale diretta conseguenza della risoluzione del contratto, oppure si domanda l’esecuzione in forma specifica.

Recita l’art. 2932 c.c.: se colui che si è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo può ottenere una sentenza di condanna che produca i medesimi effetti del contratto non concluso.

Quindi, nel caso di inadempimento di una delle parti rispetto a quanto stabilito nel contratto preliminare, l’altra parte può fare ricorso all’art. 2932 c.c. e chiedere al Tribunale che pronunci una SENTENZA COSTITUTIVA a sua volta produttiva degli stessi effetti del contratto non concluso: nella sostanza si tratta di promuovere un giudizio ordinario di cognizione, all’esito del quale il Tribunale pronuncerà una sentenza con cui - per esempio - trasferisce al promissario acquirente il diritto di proprietà su di un bene del promittente venditore, che non aveva adempiuto alla propria obbligazione di cederglielo.

Si parla - appunto - di SENTENZA COSTITUTIVA perché va a costituire, modificare od estinguere un rapporto giuridico tra le parti di un contratto ovvero tra i loro eredi o aventi causa.

Affinché la domanda di ESECUZIONE SPECIFICA ex art. 2932 c.c. promossa dalla parte non inadempiente sia accolta dal Tribunale occorre che ricorrano tre requisiti:

1)     Che la parte non inadempiente abbia eseguito o promesso di eseguire la propria prestazione;

2)     Che il pronunciamento di una sentenza costitutiva sia possibile (perché è bene evidente che se nel frattempo l’oggetto del contratto è perito ovvero è stato ceduto a terzi, non se ne potrà più domandare l’esecuzione in forma specifica);

3)     Che il rimedio previsto dall’art. 2932 c.c. non si escluso dal titolo (per esempio, non si può fare ricorso a questo rimedio se nel contratto preliminare le parti hanno espressamente escluso di fare ricorso a questo strumento).

 

Quanto al requisito sub n.2 occorre però fare delle precisazioni.

Se l’oggetto del contratto era un bene mobile registrato (autoveicolo, motoveicolo, imbarcazione, nave, etc.) ovvero un bene immobile e si è proceduto alla REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE, i diritti del promissario acquirente prevarranno sui diritti eventualmente acquisiti da terzi e pertanto potrà essere validamente esperito il rimedio previsto dall’art. 2932 c.c.

Se, invece, il contratto preliminare NON è stato registrato, allora prevarranno i diritti acquisiti da terzi e trascritti in epoca successiva al preliminare, ma antecedente alla domanda giudiziale ex art. 2932 c.c., sicché alla parte non inadempiente non resterà che chiedere il solo RISARCIMENTO DEL DANNO.

Inoltre, ai fini dell’accoglimento della domanda di ESECUZIONE SPECIFICA ex art. 2932 c.c. è necessario che entrambe le parti contraenti avessero la capacità legale di concludere un contratto.

L’incapacità legale di contrarre esattamente come l’assenza della forma richiesta ex lege per stipulare un determinato contratto (art. 1351 c.c.) pregiudicano il ricorso alla tutela prevista dall’art. 2932 c.c.

L’incapacità di contrarre subentrata in epoca successiva alla stipulazione del CONTRATTO PRELIMINARE non integra invece un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione ed in caso di inadempimento di una delle parti la parte non inadempiente potrà fare validamente ricorso alla tutela prevista dall’art. 2932 c.c.

Inoltre, NON è possibile fare ricorso all’esecuzione in forma specifica, quando il contratto preliminare non determina in modo chiaro ed analitico tutti gli aspetti essenziali di quello che sarà il contenuto del contratto definitivo (ad esempio, nella compravendita immobiliare devono essere precisamente indicati l’oggetto, il prezzo di vendita, le modalità di pagamento ed il tempo della consegna del bene), nei contratti con effetti reali (il rimedio è esperibile solo limitatamente ad accordi negoziali producenti un effetto obbligatorio), ed infine quando la prestazione è divenuta materialmente o giuridicamente impossibile.

In tali ultimi casi la parte non inadempiente potrà solo domandare la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1453 c.c.

Qualora il rimedio previsto dall’art. 2932 c.c. sia materialmente e giuridicamente possibile e non escluso dal titolo, la domanda giudiziale finalizzata all’ottenimento di una sentenza costitutiva dovrà essere trascritta nei pubblici registri ai sensi dell’art. 2652 c.c. tutte le volte che ha per oggetto i diritti menzionati dall’art. 2643 c.c. La trascrizione assolve - come spiegato sopra - lo scopo di evitare che nel tempo occorrente per ottenere la citata sentenza costitutiva soggetti terzi possano acquisire validamente dei diritti sul bene rivendicato e così rendere del tutto inutile la promossa azione di ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA.

(a cura di Avv. Luca Conti)




venerdì 28 agosto 2020

CONTRATTO DI COMODATO E SPESE STRAORDINARIE







CONTRATTO DI COMODATO E SPESE STRAORDINARIE

A CHI NE COMPETE IL PAGAMENTO?

 

 

 

Il contratto di comodato è un contratto tipico, disciplinato dagli artt. 1803 e ss. del Codice Civile.

 

E’ un contratto essenzialmente gratuito, in base al quale il comodante consegna un bene mobile o immobile al comodatario, affinché questi se ne serva per un determinato tempo secondo la sua propria destinazione economica. Il periodo di tempo può essere stabilito nel contratto oppure può essere a tempo indeterminato, nel qual caso però il comodatario sarà tenuto a restituire il bene non appena il comodante gliene fa richiesta.

 

Il contratto di comodato non richiede la forma scritta anche quando ha per oggetto un bene immobile e non necessita di registrazione; la forma scritta, tuttavia, è richiesta ad probationem quando l’oggetto del comodato sia un bene immobile conferito ad un’azienda.

 

Tra gli obblighi del comodatario c’è quello di conservare il bene ricevuto secondo la diligenza del buon padre di famiglia ed in conformità all'uso cui è destinato, sostenendo anche le spese ordinarie per la sua conservazione.

 

Un discorso a parte meritano invece le cosiddette SPESE STRAORDINARIE: a chi ne compete il pagamento?

 

A questa domanda soccorre l’art. 1808 c.c.

Trattandosi di un contratto essenzialmente gratuito, tutte le spese - sia ordinarie sia straordinarie - sono a carico del comodatario, ossia a carico del soggetto che si serve della cosa.

 

Tuttavia, se le SPESE STRAORDINARIE sono NECESSARIE ed URGENTI per la sua conservazione, oppure per consentire al comodatario di continuare a servirsi della cosa in conformità al contratto ed alla sua destinazione economica, allora SOLO IN QUESTO CASO le spese sono a carico del comodante.

 

Qualora il COMODANTE si rifiutasse di pagarle spontaneamente, il comodatario potrà scegliere di anticiparle di tasca propria, ripetendone poi l’importo corrispondente nei confronti del comodante, promuovendo una causa civile ai sensi dell’art. 1808 comma II c.c.

 

E’ tuttavia esclusa, ai fini della ripetizione del costo degli interventi, l’azione generale di arricchimento senza causa, che qualora fosse promossa incorrerebbe in una declaratoria di inammissibilità.

 

Pertanto, l’unico modo per vedersi rimborsato l’importo delle spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, è di esercitare l’azione civile ai sensi della norma testè citata, e sempre a condizione che gli interventi abbiano i requisiti della NECESSITA’ e dell’URGENZA.

 

 

Si riportano di seguito alcuni precedenti di giurisprudenza sul punto in questione:

 

Cass. civ. Sez. I Ord., 14/06/2018, n. 15699

Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione straordinaria (non riconducibili alla categoria delle spese straordinarie necessarie e urgenti per la conservazione della cosa) può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante. Ne consegue che se un genitore concede un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia, egli non è obbligato al rimborso delle spese, né necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi comodatari durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale.

 

Cass. civ. Sez. I Ord., 14/06/2018, n. 15699 (rv. 649275-01)

COMODATO - Comodatario - Uso della cosa - Spese spese di manutenzione straordinaria non riconducibili alla categoria delle spese straordinarie e urgenti - Diritto al rimborso da parte del comodatario - Esclusione - Fondamento - Fattispecie

Il comodatario, che al fine di utilizzare la cosa debba affrontare spese di manutenzione straordinaria, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, salvo che si tratti di spese necessarie ed urgenti, pretenderne il rimborso dal comodante, non essendo quest'ultimo tenuto, in ragione dell'essenziale gratuità del contratto, a conservare la qualità del godimento della cosa, né a far sì che la stessa sia idonea all'uso cui il comodatario intende destinarla. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha disatteso la pretesa del comodatario di insinuare al passivo del fallimento le spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile concesso in comodato dal socio illimitatamente responsabile della società fallita ed adibito dal comodatario a casa coniugale). (Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE BENEVENTO, 05/03/2013)

 

 

Cass. civ. Sez. III, 12/05/2017, n. 11771

Al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti sostenute per conto del comodante, anche se comportino miglioramenti della res.

 

 

Cass. civ. Sez. III Sent., 30/06/2015, n. 13339

La disposizione dell'art. 1808 c.c., esclude il diritto del comodatario al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa (comma 1), prevedendo un'unica eccezione per le spese straordinarie occorse per la conservazione della cosa, sempreché le stesse siano state necessarie ed urgenti (comma 2), non spetta alcun rimborso (neppure nella forma dell'indennità o dell'indennizzo) per esborsi che, ancorché abbiano determinato un miglioramento, non siano risultati necessari per far fronte ad improcrastinabili esigenze di conservazione della cosa.

 

 

Cass. civ. Sez. II Sent., 27/01/2012, n. 1216

Chi concede un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia non è obbligato al rimborso delle spese non necessarie né urgenti, sostenute da un coniuge durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale, in quanto il comodatario il quale, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante.

 

 

Cass. civ. Sez. III Sent., 29/09/2004, n. 19568 (rv. 577424)

L'azione di arricchimento senza causa, avendo natura residuale, non è legittimamente esperibile qualora il danneggiato abbia la facoltà di esercitare un'altra azione tipica nei confronti dell'arricchito onde evitare il pregiudizio economico paventato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato inammissibile l'azione di arricchimento senza causa proposta al fine di richiedere il rimborso delle spese straordinarie, necessarie ed urgenti sostenute in relazione ad un bene immobile oggetto di un contratto di comodato tra le parti, che l'attore sosteneva dissimulasse in realtà un contratto di locazione).

 

 

(a cura di Avv. Luca Conti)




lunedì 9 dicembre 2019

LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO E L'ASSEGNO DIVORZILE





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LA FUNZIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE

Il divorzio è l’istituto giuridico che consente ai coniugi di sciogliere il vincolo matrimoniale, sia esso civile oppure religioso: nel primo caso si parla di scioglimento del matrimonio civile, nel secondo caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.

Il divorzio è regolato dalla Legge n.898 del 01/12/1970.

Tanto nel primo quanto nel secondo caso, il coniuge economicamente più disagiato, che non sia in grado per comprovate difficoltà oggettive di garantirsi autonomamente i mezzi di sostentamento, può rivolgere al Tribunale la domanda di corresponsione del ASSEGNO DIVORZILE.

L’attribuzione ad un coniuge dell’assegno divorzile è regolata dall’art.5 comma 6 della legge 898/1970: “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

La norma in esame espone analiticamente quali sono i presupposti ed i parametri che il Tribunale deve considerare per determinare l’entità dell’assegno divorzile:
a)     le attuali condizioni economiche di ciascun coniuge;
b)    le ragioni che hanno portato alla decisione di chiedere lo scioglimento del matrimonio (ad esempio, il coniuge cui si addebitabile la colpa del divorzio per avere tenuto una condotta contraria a quelli che sono i doveri reciproci dei coniugi non ha diritto di percepire l’assegno divorzile);
c)     l’apporto dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune;
d)    l’apporto dato da ciascun coniuge al nucleo famigliare;
e)     la durata del matrimonio.

Presupposto indefettibile è che il coniuge richiedente non sia in grado alla data di presentazione della domanda di reperire i mezzi necessari al proprio sostentamento a causa di comprovate difficoltà oggettive.
L’art. 5, sesto comma, prevede pertanto che al ricorrere delle condizioni sopra elencate il Tribunale possa disporre il pagamento in favore del coniuge più disagiato di un assegno periodico, che successivamente alla sentenza di divorzio potrà essere oggetto di revisione qualora sopravvengano nuove circostanze che ne giustificano la diminuzione, l’aumento ovvero l’eliminazione.

In caso di divorzio congiunto, i coniugi possono liberamente disporre che l’assegno divorzile anziché periodico sia conferito una tantum, per esempio attraverso la cessione da un coniuge all’altro di un diritto reale (ad esempio il diritto di proprietà o di usufrutto) su di un immobile.

Per quanto riguarda la “natura” dell’assegno divorzile, mentre in precedenza questo era affrancato al parametro del “TENORE DI VITA” goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, con la sentenza n.18287/2018 la CORTE DI CASSAZIONE a S.U. ha superato l’anzidetta impostazione, con la conseguenza che oggi per determinare i criteri di calcolo dell’assegno bisogna fare riferimento ai fattori sopra elencati e - pertanto - quali le rispettive condizioni economico-patrimoniali, il contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto.

Ad oggi la natura dell’assegno divorzile è del tutto mutata: “(…) l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, e richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione (…)” (Tribunale di La Spezia, sent. 12/08/2019).
Ed ancora: “(…) in tema di assegno di divorzio, rivestendo esso natura compensativa e assistenziale verso il coniuge più debole, laddove venga accertato che l'ex coniuge disponga di un proprio cospicuo patrimonio, il versamento dell'assegno non è più necessario. Peraltro, in tali casi, con precipuo riferimento alla restituzione delle somme già percepite a titolo di assegno divorzile non dovuto, le condizioni impeditive dell'esercizio del diritto alla ripetizione dell'indebito da parte del soggetto che le ha corrisposte sono applicabili limitatamente alle ipotesi in cui la contribuzione sia stata finalizzata a soddisfare mere esigenze di carattere alimentare, nei soli limiti, cioè, in cui siano riconducibili a prestazioni che per la loro misura e condizioni economiche del percettore possono ritenersi dirette ad assicurare unicamente i mezzi economici necessari per far fronte ad esigenze di vita, così da essere normalmente consumate per adempiere a tale destinazione” (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza dd. 30/08/2019, n.21926).

(a cura di Avv. Luca Conti)



lunedì 2 dicembre 2019

LA RESPONSABILITA' DEL MEDICO DENTISTA





LA RESPONSABILITA’ DEL DENTISTA
PER DANNI AL PAZIENTE


1. PREAMBOLO
Qualsiasi danno ingiusto, patrimoniale o non patrimoniale, merita di essere risarcito. Un danno è ingiusto quando è frutto della lesione di un diritto e della violazione di norme di legge, siano esse leggi civili e/o penali.
Un danno può avere, a seconda dei casi, un contenuto patrimoniale (danno emergente e/o lucro cessante) oppure non patrimoniale (danno biologico, estetico e/o morale), può derivare dall’inadempimento totale o parziale di un contratto tipico o atipico, oppure dalla violazione del più generale principio di neminem laedere, ossia dal divieto di assumere condotte illecite lesive dei diritti altrui.

Nel più ampio contesto delle pratiche di risarcimento danni, rientrano quelle derivanti da medical malpractice.

La responsabilità medica derivante medical malpractice trae origine da quello che viene comunemente definito contratto atipico di spedalità o da contatto sociale” che lega il paziente alla struttura sanitaria cui si è rivolto in cerca di cure mediche, e sussiste  ogni volta che viene dimostrato il nesso causale tra la lesione del diritto alla salute del paziente e la condotta dolosa o colposa, commissiva ovvero omissiva, dell'operatore sanitario eventualmente anche in concomitanza con le inefficienze e carenze di una struttura sanitaria.

Quando gli effetti della cura non sono quelli sperati ovvero quando l’operatore sanitario ha colposamente violato i protocolli per la cura di una determinata patologia, sorge in capo al paziente il diritto ad essere risarcito dei danni sofferti, che possono essere di varia natura: danno biologico temporaneo e/o permanente, danno estetico, danno morale per le sofferenze causate dall’aggravamento della patologia a causa di una terapia errata, ed infine a tutti i danni patrimoniali che ne sono diretta conseguenza (ulteriori spese mediche, perdita della capacità lavorativa, ecc.).


2. I PROFILI DI RESPONSABILITA’ DEL MEDICO DENTISTA
Tra gli operatori sanitari rientra sicuramente la figura del dentista.
Il dentista esercita una professione intellettuale, per cui il contratto che lo lega al paziente può essere inquadrato nel novero delle prestazioni d’opera intellettuali da contatto sociale, con effetti protettivi a favore di terzo e con obbligazione di risultato.
Infatti, alla luce dei progressi della medicina e della scienza, oggi giorno il dentista non può limitarsi ad eseguire la prestazione richiesta limitandosi ad osservare i protocolli ed adottando le terapie correlate alla patologia che deve curare, ma è anche tenuto a raggiungere il risultato desiderato dal paziente: ragione per la quale, l’obbligazione cui è tenuto non può essere ricondotta nell’alveo delle obbligazioni di mezzi, bensì di risultato.
Il mancato raggiungimento del risultato a regola d’arte, fa sorgere in capo al paziente il diritto al risarcimento del danno sofferto. Trattandosi di un contratto tipico, il dentista andrà esente da responsabilità solo quando possa dimostrare che la causa dell’inadempimento dipende da un evento a lui non imputabile.
Il paziente, che lamenta un danno alla salute, è tenuto a provare l’esistenza del rapporto contrattuale col dentista e l’aggravamento della patologia, mentre spetterà al dentista di fornire la prova di avere eseguito la prestazione a regola d’arte e - semmai - che l’aggravamento della patologia dipende da fattori imprevisti o imprevedibili, ovvero da una causa a lui non imputabile.
Pur tuttavia, occorre anche ricordare che per costante giurisprudenza, anche in presenza di un inadempimento di natura contrattuale derivante da medical malpractice, il paziente è tenuto a fornire anche la prova del NESSO EZIOLOGICO oossia del NESSO DI CAUSALITA' tra il danno alla salute e l'operato del medico.
Vediamo di seguito come la giurisprudenza ha affrontato la responsabilità medica del dentista, come ne ha inquadrato la responsabilità professionale e come ha affrontato la ripartizione dell’onere della prova:

Ad esempio, “(…) deve essere accolta la domanda di risarcimento danni avanzata dal paziente di un dentista, accusato di non avere eseguito a regola d’arte taluni trattamenti odontoiatrici (…)”, Tribunale di Rimini, sent. 05/06/2015.

Secondo la Corte di Cassazione, “(…) opera in modo negligente - ed è fonte di risarcimento del danno - il medico dentista che non verifichi la reale situazione dei denti, anche sulla base delle cure pregresse sui quali effettua l’installazione di una protesi (…)”, Cass. Civ., sez. III, sent. 22/06/2015 n.12871.

Ed ancora: “(…) va dichiarata la responsabilità professionale del medico dentista, pur in presenza di una corretta esecuzione dell’intervento, ove poi consegua la negligenza manifestata dal dentista relativamente alla mancata somministrazione al paziente di un’adeguata terapia profilattica idonea ad evitare l’insorgenza e la diffusione del processo infettivo (…)Tribunale di Milano, sent. 12/01/2011.

Mentre, per quanto la distribuzione dell’onere probatorio in una causa di risarcimento danni, la giurisprudenza di merito afferma che: “(…) per il paziente è sufficiente la prova dell’esistenza di un contratto, presupposto che nella responsabilità medica assume connotazioni particolari: la scelta del medico di intervenire lo pongono nella stessa posizione di chi ha concluso un ordinario contratto di prestazione d’opera professionale in virtù di contatto sociale stabilito col paziente, anche nel caso in cui il sanitario abbia dolosamente taciuto la carenza di titolo abilitante l’esercizio della professione di dentista. Superata la prova da parte del paziente circa l’esistenza di detto contratto, ne consegue l’onere del medico di provare l’assenza di colpa, ossia di avere agito con l’adeguata diligenza e di avere eseguito la prestazione richiesta a regola d’arte (…)Tribunale di Roma, sez. XII, sent. 05/08/2004.

Infine, in tema di ciò che sopra abbiamo definito come una “obbligazione di risultato”, la giurisprudenza ha affermato che “(…) in tema di responsabilità del dentista, l’obbligazione assunta dal dentista va inquadrata quale obbligazione di risultato, poiché a differenza degli altri medici, al dentista non si chiede di prestare le cure sanitarie nel modo migliore, ma di conseguire un determinato risultato. Qualora il risultato non sia stato raggiunto, ne segue l’applicabilità del principio di diritto di cui all’art. 1460 c.c. relativo alla eccezione d’inadempimento (…)Corte d’appello di Genova, sez. I, sent. 18/07/2005.


3. CONCLUSIONI
Il medico dentista è a tutti gli effetti un prestatore d’opera intellettuale / professionale ed è gravato nei confronti del paziente di un’obbligazione di risultato, e non già solo di mezzi.
Non è sufficiente eseguire la prestazione richiesta con la dovuta diligenza, ma occorre conseguire il risultato desiderato.
Il contratto che lega il dentista al paziente è un contratto tipico di prestazione d’opera intellettuale / professionale derivante da “contatto sociale”.
Il medico dentista risponde di qualsiasi danno cagionato al paziente (danno patrimoniale e/o non patrimoniale) secondo le regole dettate per l’inadempimento contrattuale: altrimenti detto, il medico dentista che non esegue a regola d’arte la prestazione sanitaria dovuta risponde dell’inadempimento parziale o totale, a meno che non sia in grado di provare che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Il paziente convenuto a giudizio dal medico dentista per il pagamento del compenso professionale può, in caso di inadempimento parziale o totale, opporre al dentista l’eccezione d’inadempimento; ai fini del risarcimento del danno il paziente deve allegare il contratto e la prova dell’aggravamento della patologia, mentre spetta al dentista di provare che la causa dell’aggravamento della patologia dipende da un fatto imprevisto ed imprevedibile, ovvero da una causa a lui non imputabile.

(a cura di Avv. Luca Conti)