Lo Studio Legale CONTI mette a disposizione
dei propri Assistiti un bagaglio di preziose conoscenze per la redazione di
contratti di locazione “blindati”, sia ad uso abitativo sia commerciale,
fornendo assistenza tanto al locatore quanto al conduttore nella fase di
stipula e successivamente in corso di esecuzione del contratto in dipendenza di
eventuali liti insorte tra locatore e conduttore.
Di
seguito si propone il fac-simile del contratto di locazione d’immobile ad uso
abitativo, della durata di quattro anni più quattro ai sensi dell’art.2 della legge 431/1998.
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
(art. 2, co. 1, legge 9 dicembre 1998, n.431)
TRA
il
signor/a … … … … … … nato/a a … … … … … il … … … … e residente a … … … … … in
Via / P.zza … … … … … … C.F. … … … … … … di seguito - locatore -
e
il
signor/a … … … … … … nato/a a … … … … … il … … … … e residente a … … … … … in
Via / P.zza … … … … … … C.F. … … … … … … di seguito - conduttore –
P R E M
E S S O
1. che
il locatore è proprietario di un appartamento / villa / casa indipendente
ubicato/a nel Comune di … … … … … … in Via / P.zza … … … … … censito al catasto
urbano di detto Comune al foglio … … … mappale … … … … della consistenza di … …
… … vani, subalterno … … … … categoria … … … … classe … … … … superficie … … …
…rendita catastale … … … … …;
2. che detto immobile è composto da … … … … ammobiliato / non ammobiliato /
parzialmente arredato;
3. che l’immobile è già stato ispezionato dal conduttore, che lo ha trovato di
proprio gradimento, in buono stato di manutenzione, idoneo all’uso convenuto, e
pertanto intende prenderlo in locazione nello stato di fatto e di diritto in
cui si trova.
Tutto
ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue.
1.
PREMESSE
Le
premesse, nessuna esclusa, s’intendono parte integrante del presente contratto
e qui di seguito richiamate.
2.
DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE
Il
locatore concede in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova
al conduttore, che accetta, la seguente unità immobiliare: appartamento / villa
/ casa indipendente ubicato nel Comune di … … … … … … in Via / P.zza … … … … …
censito al catasto urbano di detto Comune al foglio … … … mappale … … … … della
consistenza di … … … … vani, subalterno … … … … categoria … … … … classe … … …
… superficie mq … … … …rendita catastale … … … …
L’immobile
viene concesso in locazione arredato / non arredato / parzialmente arredato.
3.
CONDIZIONI DELL’IMMOBILE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
Il
conduttore dichiara, e con la sottoscrizione del presente contratto ne dà
conferma, di aver ispezionato l’immobile e di averlo trovato in buono stato di
manutenzione e in ogni caso idoneo all’uso convenuto e alle proprie necessità.
Il conduttore dichiara, altresì, di non avere riscontrato difetti che possano
influire sull’utilizzo convenuto dell’immobile e/o sulla salute di chi vi
abita.
Il conduttore si obbliga a riconsegnare l’immobile alla scadenza del contratto
nel medesimo stato di fatto, con imbiancatura a proprie spese.
Il conduttore dichiara di avere ricevuto le chiavi di accesso con la
sottoscrizione del presente contratto e da questo momento ne entra in possesso,
obbligandosi a custodirlo con la diligenza del buon padre di famiglia.
4.
DIVIETO DI MODIFICHE E ADDIZIONI
È
fatto espresso divieto al conduttore di apportare qualsivoglia addizione e/o
modifica all’immobile senza la preventiva autorizzazione scritta del locatore;
eventuali addizioni e/o modifiche non autorizzate per iscritto potranno restare
a beneficio dell’immobile senza che nulla sia dovuto al conduttore, neppure a
titolo di rimborso spese, fatto salvo il diritto del locatore di pretenderne la
rimessa in pristino a spese del conduttore.
5.
DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE E DIVIETO DI SUBLOCAZIONE
Il
conduttore dichiara che l’unità immobiliare oggetto della locazione sarà
adibita esclusivamente ad abitazione propria e del proprio nucleo famigliare.
È fatto espresso divieto al conduttore di cambiare la destinazione d’uso
dell’immobile e/o di sublocarlo anche parzialmente; le parti concordano che la
violazione della presente clausola comporterà la risoluzione di diritto del
contratto.
6.
DURATA DELLA LOCAZIONE
La
durata del presente contatto è stabilita ai sensi dell’art.2 n.1 della legge n.
431/1998 in anni quattro più quattro, con decorrenza a partire dal … … … … e
prima scadenza fissata al … … …
Alla prima scadenza naturale, in assenza di disdetta, il contratto si protrarrà
automaticamente per ulteriori quattro anni, salvo che il locatore con lettera
raccomandata A/R o messaggio di posta elettronica certificata, da recapitarsi
sei mesi prima della prima scadenza naturale contrattuale, manifesti al
conduttore la propria intenzione di adibire l’immobile agli usi od effettuare
nello stesso le opere di cui all’art.3 della legge n. 431/1998, ovvero di
vendere l’immobile alle condizioni e modalità previste nel medesimo articolo.
Allo scadere del secondo quadriennio ciascuna parte avrà diritto di rinnovare
il contratto a nuove condizioni contrattuali ovvero di rinunciare al rinnovo
del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata A/R
ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata con preavviso di
almeno tre mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto.
La parte interpellata dovrà rispondere entro e non oltre sessanta giorni dalla
ricezione della richiesta; in mancanza di tempestiva risposta o di non accordo
sulle nuove condizioni, il contratto s’intenderà scaduto e non rinnovato alla
data di scadenza naturale.
Allo scadere della locazione il conduttore si obbliga a riconsegnare l’immobile
al locatore nel medesimo stato in cui l’ha ricevuto, libero da persone e/o
cose, insieme alle chiavi di accesso.
7.
RECESSO ANTICIPATO DEL CONDUTTORE
Ai
sensi dell’art. 1373 c.c. al conduttore è riconosciuta la facoltà di recedere
anticipatamente dal contratto rispetto alla sua scadenza naturale, comunicando
la propria intenzione al locatore con preavviso di almeno sei mesi dalla data
di riconsegna dell’immobile mediante comunicazione scritta da recapitarsi al
locatore a mezzo di lettera raccomandata A/R oppure con messaggio di posta
elettronica certificata.
In
caso di recesso anticipato, le prestazioni già eseguite in dipendenza del
presente contratto restano ferme e non potranno essere chieste in restituzione,
fermo restando l’obbligo del conduttore di pagare al locatore il corrispettivo
pattuito per canone di locazione e le spese condominiali di pertinenza fino
all’effettiva riconsegna dell’immobile.
8.
CANONE DI LOCAZION E SPESE CONDOMINIALI
Il
canone annuo della locazione viene fissato e stabilito nella somma di € … … … …
da pagarsi in dodici rate mensili anticipate, entro e non oltre il giorno
cinque di ogni mese, di € … … … … l’una a mezzo bonifico bancario alle seguenti
coordinate iban intestate al locatore: … … … … …
Oltre al canone sono interamente a carico del conduttore le spese relative al
servizio di riscaldamento, quelle elencate dall’art. 9 della legge n. 392/1978
nonché, per patto espresso, il compenso dell’amministratore dello stabile e
l’importo della polizza globale fabbricato, il tutto nella misura complessiva
di € … … … … … da pagarsi con le stesse modalità e scadenze del canone di
locazione, salvo conguaglio finale alla chiusura dell’esercizio di gestione.
Allo scadere dell’esercizio di gestione, eventuali eccedenze versate a titolo
di contributo alle spese condominiali saranno conteggiate a favore del
conduttore e portate in compensazione sulle spese condominiali relative
all’anno successivo.
Al
contrario, il conguaglio a favore del locatore dovrà essere pagato dal
conduttore a mezzo bonifico bancario entro e non oltre quindici giorni dalla
richiesta, da recapitarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R o con messaggio
di posta elettronica certificata.
Le spese per utenze domestiche (gas, luce, linea telefonica) sono ad esclusivo
carico della parte conduttrice.
9.
AGGIORNAMENTO ISTAT DEL CANONE DI LOCAZIONE
Il
canone di locazione, così come determinato all’art.8 del presente contratto,
sarà aggiornato di anno in anno, decorsi dodici mesi dalla data di stipula,
automaticamente e senza bisogno di espressa richiesta al 75% degli indici ISTAT
al consumo per le famiglie.
10.
MOROSITA’ DEL CONDUTTORE
Salvo
quanto previsto dall’art.55 della legge 392/78, il mancato pagamento anche di
una sola rata del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza contrattualmente
prevista per ogni singola rata, ovvero il mancato pagamento nei termini
previsti del contributo alle spese condominiali quando l’importo non pagato
superi almeno due mensilità del canone, costituisce giustificato motivo per
domandare la risoluzione del contratto e intimare lo sfratto al conduttore.
11.
DEPOSITO CAUZIONALE
A
garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, la parte
conduttrice ha corrisposto alla parte locatrice la somma di € … … … … … e con
la sottoscrizione del presente contratto il locatore ne dà quietanza.
In nessun caso il deposito cauzionale sarà imputabile in conto canoni o in
conto spese condominiali e oneri accessori.
Il
deposito cauzionale, che è infruttifero di interessi, sarà restituito al
conduttore al termine della locazione previa verifica delle condizioni
dell’immobile nel contraddittorio delle parti e sempre che il conduttore abbia
adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalla legge vigente.
12.
MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
La manutenzione ordinaria dell’immobile e le riparazioni di guasti verificatisi
successivamente alla stipulazione del contratto sono interamente a carico del
conduttore.
Il
conduttore si obbliga ad eseguire a proprie spese tutte le riparazioni
necessarie ed a risarcire i danni provocati dalla sua negligenza nell’uso della
cosa locata.
Nella
manutenzione ordinaria rientrano, per patto espresso, quelle inerenti le parti
degli impianti igienico-sanitari, elettrico, idrico, del gas, dell’acqua calda,
di pertinenza esclusiva dell’immobile locato, nonché le riparazioni alle
condutture idrauliche di scarico ed alle conseguenziali opere di ripristino
nonché la manutenzione periodica degli infissi interni ed esterni.
In caso di esecuzione dei lavori elencati nell’abrogato art.23 della legge n.
392/1978, il locatore potrà ottenere dal conduttore un adeguamento del canone
in misura pari al tasso legale sul capitale impiegato. Tale aumento decorrerà
dal mese successivo a quello in cui ne viene effettuata richiesta.
13.
REGOLAMENTO CONDOMINIALE
Il
conduttore dichiara, e con la sottoscrizione del presente contratto ne dà
conferma, di avere ricevuto dal locatore copia del regolamento di condominio
che si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri familiari e/o
dipendenti.
14.
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Gli
oneri di registrazione del contratto sono a carico di ciascuna parte per il 50%.
La
parte più diligente che avrà anticipato per intero la relativa spesa ha diritto
di pretenderne dall’altra il rimborso che dovrà essere pagato entro e non oltre
quindici giorni dall’esibizione della quietanza di pagamento.
15.
VISITA DELL’IMMOBILE
Il
conduttore, per tutta la durata della locazione, si obbliga a consentire al
locatore ovvero a persona da lui delegata l’accesso all’immobile per
visionarlo.
La richiesta dovrà essere inoltrata dal locatore al conduttore a mezzo lettera
raccomandata A/R ovvero tramite messaggio di posta elettronica certificata; il
conduttore si obbliga a far visionare l’immobile entro i successivi trenta
giorni.
Il conduttore si obbliga, inoltre, a consentire la visita dell’unità
immobiliare in caso di vendita dell’immobile o di fine locazione da parte degli
eventuali acquirenti o subentranti nella locazione.
16.
ELEZIONE DI DOMICILIO
Agli
effetti del presente contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari
la parte conduttrice elegge domicilio nell’immobile concesso in locazione e
presso la casa del Comune in cui è situato l’immobile.
17.
COMUNICAZIONE DEI DATI ALL’AMMINISTRATORE
Il
conduttore autorizza il locatore a fornire i propri dati personali e quelli
delle persone con lui conviventi all’amministratore di condominio o a terzi per
adempimenti riguardanti il rapporto locativo o comunque ad esso collegati.
18.
LEGGE APPLICABILE
Per
quanto non previsto nel presente contratto le parti richiamano espressamente le
norme codicistiche e quelle delle altre leggi vigenti in materia che
s’intendono riportate e trascritte nel presente contratto.
19.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’inadempimento
non irrilevante anche di una sola delle clausole antescritte e/o il mancato
rispetto delle norme di legge dà diritto alla risoluzione ipso iure del
presente contratto, fatto salvo per la parte non inadempiente il diritto di
esercitare nelle sedi giudiziarie competenti il risarcimento dei maggiori danni,
patrimoniali e non patrimoniali subiti in dipendenza dell’inadempimento della
controparte.
20.
FORO COMPETENTE
Tutte
le controversie scaturenti dall’interpretazione e/o dall’esecuzione del
presente contratto saranno devolute alla cognizione del Tribunale Ordinario di
… … … … previo esperimento della condizione di procedibilità della mediazione
civile, se ed in quanto dovuta, di cui al D. Lgs. n.28/2010 e ss. mm.
Luogo
… … … … … data … … … … …
IL
LOCATORE
IL
CONDUTTORE
Ai
sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente
tutte le clausole da n.1 a n.20, oltre alle premesse, che sono state
preventivamente lette, pienamente comprese ed accettate.
IL
LOCATORE
IL
CONDUTTORE
(a
cura di Avv. Luca Conti)