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Visualizzazione dei post da gennaio 6, 2013

L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI - FORMULARIO

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Art. 669 duodecies c.p.c.   [I]. Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare [ 2930 , 2931 , 2933 1 c.c.] avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare [ 669-ter , 669-quater , 669-quinquies ] il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni [ 610 , 613 ], dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito. ANNOTAZIONI DI GIURISPRUDENZA Poiché l'art. 669 terdecies c.p.c. consente il reclamo esclusivamente contro l'ordinanza con la quale sia stato concesso o negato un provvedimento cautelare, non sono re

ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL GIUDICE DI PACE

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RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO Art. 316 c.p.c. (disposizioni comuni dinnanzi al Giudice di Pace, forma della domanda). [I]. Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. [II]. La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa. Art. 319 c.p.c. (contenuto della domanda). [I]. La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto. [II]. Tra il giorno della notificazione di cui all'art. 316 c.p.c. e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà. [III]. Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d