L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI - FORMULARIO
Art. 669 duodecies c.p.c. [I]. Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare [ 2930 , 2931 , 2933 1 c.c.] avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare [ 669-ter , 669-quater , 669-quinquies ] il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni [ 610 , 613 ], dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito. ANNOTAZIONI DI GIURISPRUDENZA Poiché l'art. 669 terdecies c.p.c. consente il reclamo esclusivamente contro l'ordinanza con la quale sia stato concesso o negato un provvedimento cautelare, non sono re