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CONDOMINIO: LE DELIBERE ASSEMBLEARI NULLE

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  www.avvocatolucaconti.com CONDOMINIO LE DELIBERE ASSEMBLEARI NULLE       All’annullamento delle delibere assembleari provvede l’art. 1137 c.c., secondo il quale contro le delibere assembleari che violano la legge o il regolamento di condominio può essere promossa impugnazione dal condomino assente, da quello presente ma dissenziente, oppure ancora da quello presente ed astenuto.   Il termine per impugnare la delibera assembleare è di 30 gg. nei casi “delibera annullabile”, mentre è imprescrittibile (e dunque può essere proposto in ogni tempo) l’impugnazione delle “delibere nulle”.   Il termine di 30 gg. per l’impugnazione delle delibere annullabili decorre per i condomini presenti in assemblea dal giorno stesso in cui l’assemblea si è tenuta, mentre per gli assenti decorre dal giorno in cui la delibera gli è stata comunicata, momento che di regola coincide con la consegna da parte dell’amministratore del verbale d’assemblea tramite lettera raccomandata, tramite p.e

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE ED ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA

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  www.avvocatolucaconti.com L’ESECUZIONE SPECIFICA DELL’OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO   Capita spesso che le parti di un contratto, che non hanno interesse a concluderlo immediatamente, si accordino a grandi linee sull’affare per differirne in un secondo momento il prodursi degli effetti definitivi. Si pensi, per esempio, ai contratti che trasferiscono da un soggetto all’altro diritti reali su beni mobili o immobili: in una compravendita immobiliare le parti possono stipulare un  CONTRATTO PRELIMINARE  (art. 1351 c.c.) per fissare i punti fondamentali dell’affare (oggetto della cessione, prezzo di vendita, modalità di pagamento e tempi di consegna), rinviando ad un momento successivo la stipula del rogito. Nel caso appena descritto si suole dire che le parti si obbligano, l’una verso l’altra, a concludere il contratto di compravendita, l’una a pagare il prezzo pattuito per l’acquisto e l’altra a trasferirne il diritto di proprietà consegnandola al promissario acquirente.

CONTRATTO DI COMODATO E SPESE STRAORDINARIE

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www.avvocatolucaconti.com CONTRATTO DI COMODATO E SPESE STRAORDINARIE A CHI NE COMPETE IL PAGAMENTO?       Il contratto di comodato è un contratto tipico, disciplinato dagli artt. 1803 e ss. del Codice Civile.   E’ un contratto essenzialmente gratuito, in base al quale il comodante consegna un bene mobile o immobile al comodatario, affinché questi se ne serva per un determinato tempo secondo la sua propria destinazione economica. Il periodo di tempo può essere stabilito nel contratto oppure può essere a tempo indeterminato, nel qual caso però il comodatario sarà tenuto a restituire il bene non appena il comodante gliene fa richiesta.   Il contratto di comodato non richiede la forma scritta anche quando ha per oggetto un bene immobile e non necessita di registrazione; la forma scritta, tuttavia, è richiesta  ad probationem  quando l’oggetto del comodato sia un bene immobile conferito ad un’azienda.   Tra gli obblighi del comodatario c’è quello di conservare il bene