NULLITA' DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER DIFETTO DI REGISTRAZIONE
www.avvocatolucaconti.it IL CONTRATTO DI LOCAZIONE E’ INSANABILMENTE NULLO SE NON VIENE REGISTRATO Con l’entrata in vigore dell'art.1 della Legge n.311/2004 la registrazione del contratto di locazione, sia esso ad uso abitativo che commerciale, è divenuta obbligatoria a fini tributari / fiscali, con la conseguenza che l'omessa e/o la ritardata registrazione del contratto ne determina la nullità assoluta ed insanabile, nel senso che anche la ritardata denuncia / registrazione non sanano la nullità . La registrazione del contratto a fini fiscali deve avvenire entro e non oltre 30 gg. dalla sottoscrizione , ed a nulla vale la ritardata registrazione oltre il suddetto termine effettuata dal conduttore, dal momento che l'obbligo di registrazione ricade esclusivamente sul locatore. L’obbligo di registrazione vale per tutti i contratti di locazione, di durata superiore a 30 gg. l’anno. Occorre - altresì - ricordare che il contratto di locaz