Post

Visualizzazione dei post da ottobre 22, 2023

NULLITA' DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER DIFETTO DI REGISTRAZIONE

Immagine
www.avvocatolucaconti.it IL CONTRATTO DI LOCAZIONE E’ INSANABILMENTE NULLO SE NON VIENE REGISTRATO     Con l’entrata in vigore dell'art.1 della Legge n.311/2004  la registrazione del contratto di locazione, sia esso ad uso abitativo che commerciale, è divenuta obbligatoria a fini tributari / fiscali, con la conseguenza che l'omessa e/o la ritardata registrazione del contratto ne determina la nullità assoluta ed insanabile, nel senso che anche la ritardata denuncia / registrazione non sanano la nullità .   La registrazione del contratto a fini fiscali deve avvenire entro e non oltre 30 gg. dalla sottoscrizione , ed a nulla vale la ritardata registrazione oltre il suddetto termine effettuata dal conduttore, dal momento che l'obbligo di registrazione ricade esclusivamente sul locatore.   L’obbligo di registrazione vale per tutti i contratti  di locazione, di durata superiore a 30 gg. l’anno.   Occorre - altresì - ricordare che il contratto di locaz