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Visualizzazione dei post da settembre 11, 2016

LA RESPONSABILITA' PER DANNI A TERZI NELLA RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI

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RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI E RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE PER DANNI A TERZI L 'art. 1655 c.c. definisce il contr atto d'appalto a tenore del quale l'appalto è il contratto con cui una parte (l'appaltatore n.d.r.) assume con una propria organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro . Per il fatto che la gestione dell'appalto è assunta a proprio rischio dall'appaltatore questi è di regola il primo responsabile per eventuali danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera che gli è stata commissionata. Tuttavia, l'appaltatore non è necessariamente l'unico soggetto responsabile per danni a terzi ed il terzo danneggiato può esercitare l'azione risarcitoria anche nei confronti del com mittente sulla base del cosiddetto " rapporto di custodia " che ai sensi dell'art. 2051 c.c. leg