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Visualizzazione dei post da settembre 25, 2016

LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI MANTENIMENTO DEI FIGLI NATURALI

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I RIFERIMENTI NORMATIVI Art.737 c.p.c. (disposizioni co muni ai procedimenti in camera di consiglio, fo rma della domanda introduttiva). I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso (art. 125 c.p.c.) al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti. Art .738 c.p.c. (procedimento in camera di cons iglio). Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio. Se deve essere sentito il pubblico ministero (artt. 70-71 c.p.c.), gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente. Il giudice può assumere informazioni.   Art.337 ter c.c. (provvedimenti riguardo ai figli). Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entra