Post

Visualizzazione dei post da luglio 8, 2012

IL RICORSO PER LA SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI (CON FIGLI)

Immagine
RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO Art. 711 c.p.c. (ricorso per la separazione consensuale dei coniugi) [I]. Nel caso di separazione consensuale previsto nell'art. 158 c.p.c. il Presidente del Tribunale su ricorso di entrambi i coniugi deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell'art. 708 c.p.c. [II]. Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l'art. 706 ultimo comma c.p.c. [III]. Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. [IV]. La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente. [V]. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente. Art. 710 c.p.c. (modifica delle condizioni di separazione) [I

IL RICORSO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Immagine
RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO Art. 633 c.p.c. (condizioni di ammissibilità del ricorso) Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta; 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purc