IL RICORSO PER LA SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI (CON FIGLI)
RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO Art. 711 c.p.c. (ricorso per la separazione consensuale dei coniugi) [I]. Nel caso di separazione consensuale previsto nell'art. 158 c.p.c. il Presidente del Tribunale su ricorso di entrambi i coniugi deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell'art. 708 c.p.c. [II]. Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l'art. 706 ultimo comma c.p.c. [III]. Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. [IV]. La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente. [V]. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente. Art. 710 c.p.c. (modifica delle condizioni di separazione) [I