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Visualizzazione dei post da febbraio 16, 2014

IL RICORSO PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE ASSUNTE COL DIVORZIO

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RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO Art.9 Legge n.898/1970 (revisione delle disposizioni con cernenti l'affidamento dei figli, la misura e le modalità dei contributi). 1. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale in camera di consiglio e per i provvedimenti relativi ai figli con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6. 2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre ch