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Visualizzazione dei post da settembre 7, 2014

APPELLO ALLA SENTENZA DI SEPARAZIONE

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RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO Art.23 Legge n.74/1987 1. Fino all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile, ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano, in quanto compatibili, le regole di cui all'art.4 della Legge n.898/1970  come sostituito dall'art.8 della presente legge. 2. I giudizi di separazione personale e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio pendenti, in ogni stato e grado, alla data di entrata in vigore della presente legge saranno definiti secondo le disposizioni processuali anteriormente vigenti. 3. L'impugnazione delle sentenze di separazione personale e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge resta regolata dalla legge anteriore. Art.4 Legge n.898/1970 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone