L'ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI






RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO


Art. 543 c.p.c. (forma del pignoramento)
[I]. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c.
[II]. L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione rivolta al debitore di cui all'art. 492 c.p.c.:
1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione rivolta al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio  nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
[III]. Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'art. 501 c.p.c.
[IV]. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.
[V] Quando procede a norma dell'art. 492 bis c.p.c., (ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, ndr) l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'art. 501 c.p.c., il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli artt. 552 o 553 c.p.c. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma (5).

Art. 545 c.p.c. (crediti impignorabili)
[I]. Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.
[II]. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
[III]. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.
[IV]. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
[V]. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.
[VI]. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

Art. 546 c.p.c. (obblighi del terzo dopo la notifica dell'atto di pignoramento)
[I]. Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'art. 543 c.p.c., il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.
[II]. Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'art. 496 c.p.c. ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza.

Art. 547 c.p.c. (la dichiarazione del terzo)
[I]. Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.
[II]. Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni  che gli sono state notificate o che ha accettato.
[III]. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.

Art. 548 c.p.c. (la mancata dichiarazione del terzo)
[I] Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli artt. 552 e 553 c.p.c.
[II]. Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

Art. 549 c.p.c. (contestata dichiarazione del terzo)
Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.

Art. 552 c.p.c. (assegnazione / vendita delle cose pignorate)
Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli artt. 529 e ss. c.p.c., o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente.

Art. 553 c.p.c. (assegnazione dei crediti)
[I] Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti.
[II] Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili.
[III] Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di 0,052 euro di capitale per 0,00258 euro di rendita.

BREVI ANNOTAZIONI

All'atto dell'iscrizione a ruolo telematica (obbligatoria dal 31/03/2015) sono dovuti un C.U. pari ad € 43,00 (per le esecuzioni fino ad € 2.500,00) ovvero pari ad € 139,00 (per le esecuzioni oltre i € 2.500,00). 
Nella busta telematica spedita all'ufficio giudiziario competente per l’esecuzione devono essere inseriti l'atto di pignoramento, il titolo esecutivo, l'atto di precetto e la nota di iscrizione a ruolo.
L’atto principale è costituito dalla nota d’iscrizione a ruolo.
La busta telematica deve contenere anche la dichiarazione di conformità dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto redatta su di un separato documento informatico formato digitalmente dall'avvocato patrocinante (art.16 comma 2 D.L. 179/2012).
Il titolo esecutivo e l'atto di precetto - già scansionati e depositati telematicamente - possono poi essere presentati in formato cartaceo direttamente al G.E. designato alla procedura.
All'iscrizione a ruolo del p.p.t. il creditore deve procedere entro e non oltre 30 gg. dalla riconsegna dell'originale della citazione da parte dell'ufficiale giudiziario, pena la perdita d'efficacia del pignoramento.



TRIBUNALE DI ... omissis ...
SEZIONE ESECUZIONI MOBILIARI
                           
Atto di pignoramento presso terzi e
contestuale citazione per la notifica

Creditore pignorante: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis .... e residente ad ... omissis ... C.F. ... omissis ...  ai fini del presente atto rappresentato e difeso dall’avvocato ... omissis ... (C.F. / p.i. ... omissis ...), presso il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all’atto di precetto dd. ... omissis ... (ovvero) in calce al presente atto.

Debitore esecutato: CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente ad ... omissis ... C.F. ... omissis ...

Terzo pignorato: istituto di credito ... omissis ... in persona del legale rappresentante p.t. ... omissis ... con sede legale ad ... omissis ... partita i.v.a. ... omissis ....

Titolo esecutivo: ... descrizione del titolo esecutivo ... notificato al debitore CAIO in data ... omissis ... munito di formula esecutiva in data ... omissis ...

Per comunicazioni / notificazioni: indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...


PREMESSO

1) che col titolo esecutivo annotato in epigrafe CAIO veniva condannato a pagare a TIZIO le seguenti somme: € ... omissis ... per capitale, € ... omissis ... per interessi legali maturati e maturandi fino al saldo,  € ... omissis ... per spese legali e successive occorrende;

2) che la notifica del titolo si perfezionava in data ... omissis ...;

3) che il titolo veniva munito di formula esecutiva in data ... omissis ... e che successivamente veniva notificato al debitore un atto di precetto dd. ... omissis ... recante l'intimazione di pagare la somma complessivamente precettata di € ... omissis ...;

4) che nei dieci giorni successivi alla notifica del precetto nulla è stato pagato;

5) che nel frattempo TIZIO ha individuato un terzo (istituto di credito, datore di lavoro, etc.) a propria volta debitore di somme di denaro nei confronti dell'esecutato CAIO;

6) che, pertanto, si rende necessario di procedere ad esecuzione forzata mediante pignoramento ai sensi dell’art.543 c.p.c. di tutte le somme dovute e debende a CAIO da parte del terzo pignorato entro i limiti consentiti dalla Legge e comunque fino a concorrenza dell’importo di € ... omissis ... corrispondente al credito complessivamente precettato in data ... omissis ...  aumentato della metà, oltre alla rifusione delle spese legali della presente procedura ed accessori fiscali come per legge.

*****

Tutto ciò premesso, il creditore pignorante come in epigrafe meglio generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato ut supra

C I T A

il debitore esecutato CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente ad ... omissis ... C.F. ... omissis ...


a comparire avanti il 

TRIBUNALE DELLE ESECUZIONI DI ... omissis ...

Giudice designando, all’udienza fissata per il giorno

lunedì ___ / ___ / 2019 ore di rito

perché sia presente alla stessa udienza ed ai successivi incombenti.
Con espresso invito rivolto al terzo pignorato a comunicare la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c. allo scrivente avvocato mediante lettera A/R ovvero mediante comunicazione indirizzata alla casella di posta elettronica certificata ... omissis ... entro e non oltre 10 gg. dalla notificazione del presente atto, con avvertimento che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza fissata dal G.E. e che, non comparendo o non rendendo detta dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, saranno considerati come non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
Avverte, altresì, il debitore che l’opposizione prevista dall’art. 615 comma II c.p.c. è inammissibile se proposta successivamente alla vendita / assegnazione dei beni pignorati a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c. salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non averla potuta proporre per causa a lui non imputabile.

Elenco della produzioni documentali:

1) Titolo esecutivo ... omissis ...
2) Atto di precetto dd. ... omissis ...

Dichiarazione di valore: ai sensi del d.p.r. 115/2002 e ss. mm. il valore della presente esecuzione è pari ad € ... omissis ... e sconta un C.U. pari ad € 43,00 / € 139,00.

Milano, lì ___ / ___ / 2019.
Avv. ________________



RELAZIONE DI PIGNORAMENTO E 
PEDISSEQUA NOTIFICA

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’Ufficio N.E.P. istituito presso la Corte d’Appello di ... omissis ... ad istanza del creditore pignorante come in epigrafe generalizzato nonché rappresentato, difeso e domiciliato ut supra, visti il titolo esecutivo e l'atto di precetto notificati in data ... omissis ...

HO PIGNORATO

tutte le somme dovute e debende, per qualsivoglia titolo o ragione, al debitore esecutato CAIO da parte del terzo pignorato … omissis … entro i limiti consentiti dalla Legge e comunque fino a concorrenza dell’importo di € ... omissis ... corrispondente al credito complessivamente precettato in data … omissis … aumentato della metà, oltre alla rifusione delle spese legali della presente procedura ed accessori fiscali come per Legge, e contestualmente

HO INGIUNTO

ai sensi dell’art. 492 comma I c.p.c. al debitore CAIO di astenersi dal sottrarre a garanzia del credito azionato le somme pignorate per cui si procede,


HO INVITATO

lo stesso debitore esecutato ad effettuare la dichiarazione di residenza ovvero l’elezione di domicilio presso la Cancelleria del Giudice delle Esecuzioni competente per territorio ai sensi dell’art. 492 comma II c.p.c., avvertendolo che in difetto e/o in caso irreperibilità le successive notificazioni / comunicazioni saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice, contestualmente

HO AVVERTITO

lo stesso debitore che ai sensi dell’art. 495 c.p.c. può chiedere la conversione dei beni / somme pignorate con una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese legali, sempre che a pena di inammissibilità la relativa istanza sia presentata presso la Cancelleria del Giudice delle Esecuzioni prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., unitamente ad una somma di denaro d’importo non inferiore ad 1/5 al credito per cui è stato eseguito il pignoramento,

HO INTIMATO

al terzo pignorato ... omissis ... di non disporre delle somme pignorate senza l’ordine del Giudice delle Esecuzioni, pena le conseguenze come per Legge ai sensi dell’art. 546 c.p.c., 


HO AVVERTITO

lo stesso terzo pignorato che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c., la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza fissata dal G.E. e che, non comparendo o non rendendo detta dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, saranno considerati come non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, ed infine


HO NOTIFICATO

ad ogni conseguente effetto di Legge copia del retroesteso atto di pignoramento presso terzi a: ... ... debitore esecutato e terzo pignorato …






Commenti

  1. Questo commento è stato eliminato da un amministratore del blog.

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  2. La ringrazio, molto gentile. La invito ad iscriversi al blog per gli aggiornamenti in tempo reale.

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  3. buongiorno
    mi hanno mandato un atto di pignoramento dei crediti verso terzi, dove io sono il debitore e il terzo l'azienda dove ero amm. legale e ed avevo 99% di quote (non di fatto siccome ho imprestato mio malgrado il nome a mio padre) e tutte le somme dovute e debende dal terzo a me sono pignorate.
    non ho capito però se questo atto di pignoramento verso terzi continui anche al di fuori di questo terzo, cioè se io avessi un nuovo lavoro da dipendente con un altra azienda o un altra azienda personale. cosa succede in questi due casi?

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  4. buongiorno
    mi hanno mandato un atto di pignoramento dei crediti verso terzi, dove io sono il debitore e il terzo l'azienda dove ero amm. legale e ed avevo 99% di quote (non di fatto siccome ho imprestato mio malgrado il nome a mio padre) e tutte le somme dovute e debende dal terzo a me sono pignorate.
    non ho capito però se questo atto di pignoramento verso terzi continui anche al di fuori di questo terzo, cioè se io avessi un nuovo lavoro da dipendente con un altra azienda o un altra azienda personale. cosa succede in questi due casi?

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  5. Salve, ad un mio amico è stato notificato stamattina il pignoramento del quinto dello stipendio per un finanziamento che non ha più pagato. Leggevo però su usciredaidebiti.it che esiste il modo per opporsi ed ottenere lo stop al pignoramento. Questa sarebbe una cosa veramente importante, mi conferma che esiste questa possibilità? Grazie in anticipo.

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